Sentenza Nº 19309 della Corte Suprema di Cassazione, 07-05-2019

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:19309PEN
Judgement Number19309
Date07 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MANDALA NICOLA nato a BOLOGNA il 08/03/1968
MORREALE ONOFRIO nato a BAGHERIA il 25/12/1965
avverso la sentenza del 28/12/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
Il PG conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi.
L'Avv. Francesco Lojacono, difensore di Nicola Mandala', conclude per l'accoglimento
del ricorso.
L'Avv. Filippo Maria Gallina, difensore di Nicola Mandala', conclude per l'accoglimento
del ricorso.
L'Avv. Vincenzo Maiello, difensore di Onofrio Morreale, conclude per l'accoglimento del
ricorso.
L'Avv. Roberto Tricoli, difensore di Onofrio Morreale, conclude per l'accoglimento del
ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19309 Anno 2019
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Data Udienza: 19/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata il 28.12.2017 la Corte d'assise d'appello di Palermo
ha confermato, per quanto qui interessa, la sentenza in data 1.12.2015 con cui il
GIP del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato
Mandalà Nicola e Morreale Onofrio alla pena dell'ergastolo, oltre pene e
statuizioni accessorie, per i reati, unificati in continuazione, di omicidio di
Cottone Andrea, aggravato dalla premeditazione e dalla finalità di agevolazione
dell'associazione mafiosa "cosa nostra", nonché di soppressione del cadavere
della vittima, analogamente aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991 oltre che
dal fine di garantirsi l'impunità del delitto di omicidio, commessi in Bagheria il
13.11.2002 in concorso tra loro e con Rubino Michele, contestualmente assolto in
grado d'appello dalle medesime imputazioni per non aver commesso il fatto.
Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che Cottone
Andrea, esponente di spicco del sodalizio mafioso di Villabate, era scomparso
verso le 12.30 del 13 novembre 2002, allorché, dopo essersi allontanato con la
sua autovettura dal luogo di lavoro non aveva fatto rientro per il pranzo nella sua
abitazione di Ficarazzi, inducendo i familiari a denunciarne la scomparsa ai
Carabinieri, che avevano interpretato il fatto come un caso di "lupara bianca"; la
vettura VW Golf di proprietà della vittima era stata rinvenuta il 27.11.2002 a
Termini Imerese, parcheggiata e chiusa a chiave sulla pubblica via, priva di
tracce utili alle indagini.
La vicenda della scomparsa del Cottone aveva costituito oggetto, a distanza di
anni dal fatto, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Cusimano Mario,
Campanella Francesco, Lo Verso Stefano, Flamia Sergio Rosario, Galatolo Vito, i
cui contenuti - riassunti nella sentenza d'appello - avevano riguardato le causali,
le circostanze e le modalità dell'uccisione della vittima e l'indicazione dei relativi
responsabili.
Cusimano Mario, soggetto intraneo alla famiglia mafiosa di Villabate, nelle
dichiarazioni rese a partire dall'interrogatorio del 2.2.2005 aveva riferito che il
Cottone, nell'ambito della medesima associazione mafiosa, era vicino alle
posizioni del gruppo dei Montalto, contrapposto a quello capeggiato da Mandalà
Nicola, il quale, secondo quanto raccontato dallo stesso Mandalà al Cusimano,
aveva deciso di eliminare l'avversario ricercando l'assenso all'omicidio presso i
vertici della famiglia mafiosa, che egli aveva infine ottenuto dopo essersi rivolto
a Pastoia Francesco e tramite quest'ultimo a Bernardo Provenzano; la persona in
grado di agganciare il Cottone era stata individuata in Lo Verso Stefano,
contattato tramite Morreale Onofrio.
L'omicidio era stato eseguito in località Aspra, all'interno della struttura adibita a
minigolf con annesso ristorante, nell'orario di chiusura del locale, all'inizio della
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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