Sentenza Nº 19216 della Corte Suprema di Cassazione, 25-06-2020

Presiding JudgeCIAMPI FRANCESCO MARIA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19216PEN
Judgement Number19216
Date25 Giugno 2020
CourtQuarta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
ASCONE ANTONIO nato a ROSARNO il 21/01/1954
CARRETTA SERGIO nato a MILANO il 11/11/1960
PIZZATA BRUNO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 08/03/1959
RECHICHI SEBASTIANO nato a SAN LUCA il 10/12/1960
avverso la sentenza del 15/01/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA
STEFANO PINELLI che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E' presente l'avvocato PUTRINO DOMENICO del foro di PALMI in difesa di ASCONE
ANTONIO e RECHICHI SEBASTIANO che insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Si
rilascia attestazione di presenza in udienza. Deposita decreto di ammissione al gratuito
patrocinio.
E' presente l'avvocato POGGIO BRUNO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di
PIZZATA BRUNO in sostituzione dell'avvocato CIANFERONI LUCA del foro di ROMA,
come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, che
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19216 Anno 2020
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: TORNESI DANIELA RITA
Data Udienza: 06/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
si riporta ai motivi del ricorso con richiesta di applicazione estensiva ex art. 587 co.1
c.p.p. del motivo di ricorso dedotto dall'avvocato PUTRINO per la posizione di
RECHICHI SEBASTIANO in ordine alla violazione dell'art. 525 c.p.p.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2015 il Tribunale di Palmi
dichiarava, tra gli altri:
-
Ascone Antonio responsabile del reato di cui al capo a) - artt. 74, commi
primo, secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al
comma quarto e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 cod. pen. - nonché
dei reati di cui ai capi b), I) e m) - artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 del
medesimo d.P.R.-, ritenuta, solo in relazione al reato di cui al capo I), la
contestata aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, e, riconosciuta la
recidiva e il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni
ventisette e mesi dieci di reclusione. Il predetto imputato veniva assolto dal
reato di cui al capo g) - artt. 1, 2, e 4 della legge n. 895/1967, come sostituito
dalla legge n. 497/1974, 697 e 81 cpv. cod. pen. - per non avere commesso il
fatto e dai reati di cui ai capi f) e r) -artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 e 80
d.P.R. n. 309/1990 - perché il fatto non sussiste;
-
Carretta Sergio responsabile del reato di cui al capo a) - art. 74, commi
secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma
quarto, nonché dei reati di cui ai capi I) ed m) - artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73
del medesimo d.P.R.- ritenuta, solo in relazione al reato di cui al capo I), la
contestata aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309/1990 e,
riconosciuta la recidiva e il vincolo della continuazione, lo condannava alla pena
di anni quindici e mesi otto di reclusione ed euro 100.000 di multa. Il Carretta
veniva assolto dai reati di cui ai capi h) - artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73 e 80,
comma secondo, del medesimo d.P.R. - e v) - artt. 81 cpv., 378 cod. pen.
aggravato dall'art. 7 del d.l. n. 152/1991 conv. dalla legge n. 203/1991- perché
il fatto non sussiste;
-
Pizzata Bruno responsabile del reato di cui al capo a) - art. 74, commi
secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990, esclusa l'aggravante di cui al comma
quarto, nonché dei reati di cui ai capi n) o) e p) - artt. 110, e 81 cpv. 73 d.P.R.
n. 309/1990 -, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, solo in
relazione al reato di cui al capo o) e, riconosciuta la recidiva e il vincolo della
continuazione, lo condannava alla pena di anni trenta di reclusione. Il predetto
veniva assolto dal reato di cui al capo q) - artt. 110, 81 cpv., 56 cod. pen. 73,
d.P.R. n. 309/1990 - perché il fatto non sussiste.
1.1. I giudici di primo grado assolvevano Rechichi Sebastiano dal reato di
cui al capo a) - art. 74, commi secondo e terzo, d.P.R. n. 309/1990 - per non
avere commesso il fatto e dai reati di cui ai capi q) - artt. 110, 81 cpv., 56
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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