Sentenza Nº 19065 della Corte Suprema di Cassazione, 23-06-2020

Presiding JudgePEZZULLO ROSA
ECLIECLI:IT:CASS:2020:19065PEN
Date23 Giugno 2020
Judgement Number19065
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
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irso proposto da:
DOMIENICO GIOACCHINO NATALE nato a SCIACCA il 16/12/1949
a•'verso la sentenza del 27/99/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO
atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
Pubblico Minister( „. in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI
che ha concluso chiedendo
Il Pcoc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio
dif'ensore
L'avv. RIZZO MIRIA insiste nell'accoglimento di ricorso;
L'avv. MARIA BRUCALE insiste nell'accoglimento di ricorso.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19065 Anno 2020
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: TUDINO ALESSANDRINA
Data Udienza: 12/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell'8 giugno 2017, la Prima sezione di questa Corte
ha annullato con rinvio la decisione della Corte d'assise d'appello di Palermo in
data 7 giugno 2016, che - riconosciuta l'attenuante della provocazione -
aveva nel resto confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale in sede, con la quale Gioacchino Natale Di Domenico è stato
condannato per il delitto di omicidio aggravato in danno di Emanuele Pilo e del
connesso reato in materia di armi, in riferimento al diniego della causa di
giustificazione della legittima difesa.
1.1.La Corte territoriale aveva ricostruito il contesto nel cui ambito era
insorta la causale omicidiaria, da ricondursi ad una reazione al perdurante ed
ingravescente comportamento vessatorio tenuto dai Pilo in danno della
moglie, Valeria Di Domenico, e dei familiari di costei, tanto da determinare la
donna a trasferirsi, con le figliolette, nell'abitazione del padre, Gioacchino
Natale Di Domenico, nella quale la persona offesa stava accedendo, contro là
volontà di quest'ultimo e subito dopo aver ulteriormente minacciato di morte i
familiari, quando era stato attinto da due colpi di fucile da caccia mentre
scavalcava il cancello.
Delineata la dinamica dei fatti come ricostruita dall'esito delle prove, la
Corte di assise di appello di Palermo aveva, in particolare, evidenziato come la
condotta omicida del Di Domenico nn fosse stata altrimenti inevitabile, né
determinata dal pericolo, concreto e attuale, di azioni violente nei confronti
del suo nucleo familiare, quanto, piuttosto, da una reazione emotiva causata
dall'atteggiamento aggressivo in atto, che si inseriva in una serie, prolungata
nel tempo, di condotte vessatorie del Pilo, a fronte delle quali si ritenevano,
invece, sussistenti gli elementi costitutivi dell'attenuante della provocazione,
invocata dalla difesa del ricorrente.
1.2. La Prima sezione di questa Corte ha ravvisato il vizio di
motivazione della sentenza impugnata, in relazione agli artt. 52, 55, 575 e
577 cod. pen., in riferimento al disconoscimento dell'esimente della legittima
difesa da parte della Corte di assise di appello di Palermo, anche sotto il
profilo dell'eccesso colposo.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
In particolare, sulla base del percorso argomentativo seguito dalla
Corte di assise d'appello di Palermo, la Corte di legittimità non ha ritenuto
razionalmente esclusa, dalla trama argomentativa della sentenza impugnata,
la possibilità di ricondurre la condotta del Di Domenico all'ambito applicativo
dell'art. 52, comma secondo, cod. pen., non risultando enucleate in termini di
certezza processuale le condizioni in presenza delle quali l'imputato si fosse
determinato a sparare all'indirizzo del genero, in concomitanza con il tentativo
di questi di introdursi nella propria abitazione, rilevando carenze
argomentative tali da non consentire di ricostruire, in termini di certezza, la
sequenza comportamentale che era sfociata nell'omicidio del Pilo e il contesto
dinamico nel quale tali condotte si erano inserite, non essendo chiaro in quale
rapporto si fosse posta l'azione criminosa del Di Domenico con il tentativo del
genero di introdursi illecitamente nella sua abitazione e, per converso, se tale
tentativo potesse essere ritenuto decisivo ai fini della configurazione
dell'esimente dell'art. 52, comma secondo, cod. pen., sotto il profilo della
ricorrenza di un'aggressione ingiusta idonea a determinare la reazione
legittima dell'imputato.
Ha, a tal fine, stigmatizzato - nel quadro dei presupposti normativi
delineati dalla previsione dell'art. 52, comma' secondo, cod. pen., così come
riformulato dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59 e
dall'interpretazione dei medesimi declinata da questa Corte - la valutazione
delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali l'uccisione del Pilo si era
verificata, in concomitanza con la violazione del domicilio dell'imputato da
parte della vittima, che era stata esclusa senza tenere conto delle modalità
con cui si era verificato il tentativo di ingresso nell'abitazione del Di Domenico,
contro la sua volontà, ed il conseguente profilo dell'inevitabilità della reazione
di questi rispetto alla presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa,
quando sia configurabile una violazione del domicilio da parte dell'aggressore,
concretizzatasi mediante l'effettiva introduzione dell'agente nell'altrui
domicilio, contro la volontà del soggetto legittimato a escluderne la presenza.
Ha, dunque, osservato come, nella valutazione dei presupposti della
legittima difesa, quantomeno putativa, non si potesse prescindere dall'analisi
della condizione psicologica nella quale versava il Di Domenico, anche in
considerazione del fatto che le vessazioni alle quali il Pilo aveva sottoposto i
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