Sentenza Nº 18844 della Corte Suprema di Cassazione, 06-05-2019

Presiding JudgeACETO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:18844PEN
Date06 Maggio 2019
Judgement Number18844
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI
nel procedimento a carico di:
SEMERARO PIERANDREA nato a LECCE il 29/04/1973
nel procedimento a carico di quest'ultimo
DI LORENZO MARCELLO nato a BARI il 05/02/1980
inoltre:
QUARTA CARLO nato a LECCE il 08/06/1973
PARTI CIVILI
avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FRANCESCO
SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso di SEMERARO PIERANDREA e per
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riferimento alla posizione del
DI LORENZO MARCELLO con conseguente accoglimento del ricorso del Procuratore
Generale;
uditi i difensori: a) Avvocato COLONNA VENISTI FRANCESCO - difensore di DI
LORENZO MARCELLO - che, al termine del proprio intervento, ha chiesto il rigetto del
ricorso proposto dal Proc. Gen., rilevando motivi di inammissibilità; b) Avvocato
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18844 Anno 2019
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 05/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
SAMBATI ANDREA - difensore di SEMERARO PIERANDREA - che, al termine del proprio
intervento, rilevati i vizi motivazionali della sentenza, si è riportato ai motivi del
ricorso; c) Avvocato COPPI FRANCO CARLO - difensore di SEMERARO PIERANDREA -
che, soffermandosi sulla natura giuridica del reato, ha concluso chiedendo
l'annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione per prescrizione;
d) Avvocato SAVOIA ANTONIO, che insistito per l'accoglimento del ricorso di
SEMERARO PIERANDREA;
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RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 30.11.2017, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma della
sentenza di condanna emessa dal tribunale di Bari in data 26.11.2014, assolveva
Di Lorenzo Marcello per non avere commesso il fatto addebitatogli e confermava,
nel resto, la suddetta decisione. In particolare, Senneraro Pierandrea e Quarta
Carlo venivano condannati alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione ed C
10.000,00 di multa ciascuno, in quanto ritenuti responsabili, in concorso, del reato
di cui all'art.1, commi da 1 a 3, della legge n. 401 del 1989, per aver, con le
rispettive condotte, integrato gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa di
frode in competizione sportiva. A carico degli stessi venivano inoltre poste le spese
processuali nonché, sul piano civilistico, il risarcimento del danno a favore delle
costituite parti civili.
2.
Contro la sentenza ha proposto anzitutto ricorso per cassazione l'imputato Se-
meraro, a mezzo del difensore di fiducia, iscritto all'albo speciale
ex
art. 613, cod.
proc. pen., articolando sette motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti stret-
tamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 74-79
c.p.p., con riferimento alla mancata esclusione dal processo di tutte le parti civili,
compresa la FIGC, e correlato vizio di carenza e manifesta illogicità della motiva-
zione sul punto.
In sintesi, il ricorrente: a) censura l'ammissione come parte civile della
Confcon-
sumatori,
in quanto l'associazione in questione non avrebbe tra le proprie funzioni
la tutela di eventi del tipo oggetto di imputazione; così come affermato dal Giudice
di legittimità, perché l'Ente esponenziale sia legittimato a far valere una pretesa
risarcitoria in sede penale, è necessario che l'interesse diffuso perseguito dallo
stesso sia volto alla salvaguardia di una situazione localmente e storicamente de-
terminata, la quale deve essere stata fatta propria dall'Ente quale suo specifico
scopo e che tale finalità emerga dallo Statuto; ciò non si rinviene relativamente
alla Confconsumatori; b) critica anche l'ammissione come parti civili di taluni spet-
tatori i quali, avendo acquistato il biglietto della partita dal Bari Calcio, avrebbero
potuto chiedere il risarcimento solo ai calciatori (o eventualmente alla società)
della squadra di casa, con la quale era intercorso il rapporto contrattuale; il danno
richiesto, ad avviso del ricorrente, potrebbe al più rientrare nella categoria della
responsabilità contrattuale, escludendo che i rappresentanti della US Lecce pos-
sano essere chiamati a rispondere per il danno subito dai tifosi del Bari, essendo
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