Sentenza Nº 18821 della Corte Suprema di Cassazione, 07-05-2014

Presiding JudgeSANTACROCE GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2014:18821PEN
Judgement Number18821
Date07 Maggio 2014
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ercolano Salvatore, nato a Catania il 12/01/1950
avverso l'ordinanza del 13/09/2011 del Tribunale di Spoleto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente Nicola Milo;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata e la sostituzione della pena dell'ergastolo, inflitta a
Salvatore Ercolano con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in
data 10 luglio 2001, irrevocabile il 14 novembre 2003, con quella della reclusione
per anni trenta.
Penale Sent. Sez. U Num. 18821 Anno 2014
Presidente: SANTACROCE GIORGIO
Relatore: MILO NICOLA
Data Udienza: 24/10/2013
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 18 luglio 1998 della Corte di assise di Catania,
Salvatore Ercolano era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento
diurno, perché dichiarato colpevole di due omicidi volontari e della connessa
violazione della normativa sulle armi.
Tale decisione era intervenuta in un momento nel quale non era consentito
l'accesso al giudizio abbreviato per i reati punibili con la pena dell'ergastolo: il
testo originario dell'art. 442, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., che
pur prevedeva l'accesso al rito alternativo per tali reati, era stato, infatti,
dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, con sentenza n. 176 del 1991
della Corte costituzionale.
Nel corso del successivo giudizio d'appello, era entrata in vigore (2 gennaio
2000) la legge 16 dicembre 1999, n. 479, il cui art. 30, comma 1,
lett. b),
aveva
aggiunto, dopo il primo periodo del comma 2 dell'art. 442 cod. proc. pen., il
seguente:
«Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni
trenta»,
reintroducendo così la possibilità, per il soggetto imputato di reati
punibili con la pena perpetua, di accedere al rito abbreviato.
L'Ercolano, avvalendosi della riapertura dei termini, disposta dall'ad
4-ter
della legge 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82,
alla udienza del 12 giugno 2000, prima utile successiva alla data di entrata in
vigore (8 giugno 2000) della richiamata legge di conversione, aveva chiesto
procedersi con il rito alternativo, per effetto del quale, a quella data, la pena
dell'ergastolo, con o senza isolamento diurno, andava sostituita, in caso di
conferma della condanna, con quella di anni trenta di reclusione.
Prima della conclusione del giudizio d'appello, però, era entrato in vigore il
d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (convertito, con modificazioni, dalla legge 19
gennaio 2001, n. 4), il cui art. 7, nel dichiarato intento di dare una
interpretazione autentica al secondo periodo del comma 2 dell'art. 442 cod. proc.
pen., disponeva che l'espressione
«pena dell'ergastolo»
ivi adoperata doveva
«intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno»
ed inseriva all'interno
dello stesso comma un terzo periodo, secondo il quale
«Alla pena dell'ergastolo
con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è
sostituita quella dell'ergastolo».
La Corte di assise di appello di Catania, con sentenza del 10 luglio 2001
(irrevocabile il 14 novembre 2003), nel confermare il giudizio di colpevolezza,
aveva inflitto all'Ercolano, in applicazione di quanto previsto dal citato art. 7 d.l.
n. 341 del 2000, la pena dell'ergastolo.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT