Sentenza Nº 18554 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2020

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:18554PEN
Judgement Number18554
Date18 Giugno 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Desogus Cristian, nato a Cagliari il 27.8.1981,
Desogus Davide, nato a Cagliari il 12.11.1978,
Desogus Sergio Paolo, nato a Cagliari il 2.3.1997,
contro la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 28.11.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Fulvio
Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. A seguito di decreto di giudizio immediato, Cristian Desogus, Davide
Desogus, unitamente a Giantuca Corti, avevano chiesto, e ribadito all'udienza
camerate del 26.10.2017, di essere giudicati con rito abbreviato in relazione alle
imputazioni loro ascritte; la difesa del Corti aveva condizionato la richiesta ad
una integrazione probatoria consistente nell'esame del coimputato Sergio Paolo
Desogus mentre i difensori di Cristian e Davide Desogus avevano a loro volta
subordinato la richiesta all'espletamento di una perizia psichiatrica su entrambi
gli imputati; le richieste erano state accolte da! GUP con il conferimento di una
perizia medico legale e l'audizione di Sergio Paolo Desogus il quale, tramite il
proprio difensore, all'udienza deli'1.3.2018, aveva a sua volta chiesto di definire
la propria posizione con rito abbreviato condizionato anche in tal caso
all'espletamento di una perizia psichiatrica; respinta !a richiesta di abbreviato
condizionato, il Desogus aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato con rito
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18554 Anno 2020
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 03/06/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
abbreviato "secco"; Davide e Sergio Paolo Desogus erano imputati del reato di
rapina pluriaggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da
sparo e lesioni personali aggravate, per fatti commessi in Quartu Sant'Elena in
data 7.3.2017 in concorso tra loro e con altri separatamente giudicati;
*
Sergio
Paolo Desogus era imputato, unitamente a Gianluca Corti, del delitto di
danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma
comune da sparo e della contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. per fatti
commessi in Cagliari in data 16.3.2017; Davide Desogus e Cristian Desogus,
infine, erano imputati anche dei reati di furto in abitazione pluriaggravato e
detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, per fatti commessi in
Quartu Sant'Elena il 24.3.2017 e da quella data a tutt'oggi; il GUP, all'esito del
giudizio abbreviato, aveva riconosciuto tutti gli imputati responsabili dei i reati
loro rispettivamente ascritti e, riconosciuta al solo Cristian Desogus la attenuante
del vizio parziale di mente stimata equivalente alle ritenute circostanze
aggravanti ed alla pure ritenuta recidiva, unificati i reati ascritti loro nel vincolo
della continuazione ed applicata infine la diminuente per la scelta del rito, aveva
condannato, per quel che interessa in questa sede, Davide Desogus alla pena di
anni 6 e mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000 di multa; Sergio Paolo Desogus alla
pena di anni 6 di reclusione ed Euro 5.500 di multa; Cristian Desogus alla pena
di anni 3 di reclusione ed Euro 3.000 di multa; aveva condannato ciascuno al
pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere nel periodo di
applicazione della custodia cautelare; aveva inoltre applicato le pene accessorie
di legge ed ordinato la confisca e la distruzione di quanto ancora in giudiziale
sequestro;
2.
la Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di
primo grado, impugnata dagli odierni ricorrenti oltre che da Gianluca Corti, ha
escluso la contestata recidiva ed il conseguente l'aumento di pena per il capo F),
ritenuto reato più grave; relativamente a Sergio Paolo Desogus ha inoltre
sostituito la pena detentiva per la contravvenzione di cui al capo G) con la
corrispondente pena pecuniaria ed ha rideterminato la pena complessiva in anni
5 e mesi 11 di reclusione ed Euro 6.500 di multa; ha invece integralmente
confermato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di Cristian Desogus
ed a quella di Davide Desogus;
3.
ricorrono per cassazione Davide, Sergio Paolo e Cristian Desogus
tramite i rispettivi difensori lamentando:
3.1 l'Avv. Maria Lucia Mancosu, nell'interesse di Davide Desogus e di
Sergio Paolo Desogus:
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- quanto ai reati di cui ai capi A), B) e C) dell'imputazione, ascritti a
Davide Desogus e Sergio Paolo Desogus:
3.1.1 manifesta illogicità, carenza, contraddittorietà della motivazione,
travisamento, mancanza di coerenza logico-formale e correttezza giuridica,
manifesta illogicità in relazione a specifiche doglianze proposte in appello;
3.1.2. violazione di legge per erronea valutazione della prova, in
violazione dei criteri di cui all'art. 192 cpd. proc. pen.;
3.1.3 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530
comma 2 cod. proc. pen. ed all'art. 533 cod. proc. pen.:
rileva come la Corte di Appello abbia ritenuto infondate le censure
difensive in quanto a suo avviso incentrate sulla valutazione dei singoli indizi
mentre era stato proprio l'atto di appello ad evidenziare che questi ultimi,
ancorché letti unitariamente e complessivamente, fossero privi di quei caratteri
di univocità, gravità e concordanza necessari per fondarvi un giudizio di
colpevolezza nel caso di specie affidato a ricostruzioni meramente congetturali e
manifestamente illogiche; richiama, a tal proposito, la telefonata relativa
all'acquisto delle "canadesi" come anche la mancata utilizzazione del telefono da
parte di Davide Desogus sin dalle 11,48 del giorno della rapina e, ancora, il
tenore della conversazione delle 18,30 tra Davide e Sergio Paolo Desogus da cui
la Corte di Appello ha desunto delle implicazioni illogiche ed in contrasto con la
ipotesi della partecipazione di Sergio Paolo alla rapina che implicava
necessariamente la consapevolezza, da parte di costui, della presenza in zona di
forze dell'ordine che impediva al padre Davide di venire a recuperarlo; segnala la
natura congetturale della ricostruzione ipotizzata nella sentenza impugnata
sottolineando come la conversazione intercorsa tra i due potesse avere una
spiegazione ben diversa e legata alla naturale preoccupazione di costoro, di non
incorrere in controlli di polizia come spesso avveniva;
segnala che la Corte non fornisce una risposta appagante ai rilievi operati
nell'atto di appello sulla conversazione delle ore 20.36 del 7.3.2017
integralmente riportata nella ordinanza applicativa della misura cautelare ma non
in sentenza omettendo di dar conto delle modalità di identificazione di Davide tra
i due dialoganti e, comunque, del fatto che, in quel momento, vi era almeno un
altro procedimento penale instaurato nei loro confronti per fatti analoghi non
potendosi perciò ritenere, come hanno fatto i giudici del gravame, che i due
conversanti si riferissero necessariamente alla rapina appena consumata nella
abitazione della Serra; rileva come il tenore della conversazione captata alle ore
20.39 contrasti con la ricostruzione fornita da costei e non vi è prova che sia
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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