Sentenza Nº 18521 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2020

Presiding JudgeBRUNO PAOLO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:18521PEN
Judgement Number18521
Date18 Giugno 2020
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRIMERANO ROBERTO nato a TARANTO il 13/09/1974
avverso la sentenza del 30/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI,
che
ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori delle persone offese - parti civili (come da verbale), avvocati Salvatore D'Aluiso,
Annarita D'Errico, Maria Antonietta Gioffrè, Giovanna Liuzzi, Nicola Massimo Tarquinio, Simone
Sabattini e Massimiliano Del Vecchio, che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori dell'imputato, avvocati Michele Laforgia e Antonio Raffo, i quali hanno chiesto
l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 30 novembre 2017 la Corte di Assise di Appello di Lecce, Sezione distaccata
di Taranto, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale
1
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18521 Anno 2020
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: MICCOLI GRAZIA
Data Udienza: 13/01/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di Taranto, ha - per quanto qui di interesse - dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Roberto Primerano in ordine al reato di cui all'art. 479 cod. pen. ascrittogli al capo R),
limitatamente alla condotta commessa in data 4 agosto 2009, perché estinto per intervenuta
prescrizione e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato
la pena con riferimento alla residua imputazione di falso
sub
capo R).
La sentenza di primo grado è stata emessa a carico di alcuni imputati che avevano richiesto di
definire la loro posizione con il rito abbreviato, mentre numerosi altri soggetti sono stati rinviati
a giudizio dinanzi alla Corte di assise di Taranto (il giudizio è ancora pendente in primo grado)
per una serie di reati nell'ambito delle indagini afferenti l'inquinamento ambientale che - secondo
l'ipotesi accusatoria - è riferibile allo stabilimento siderurgico ILVA s.p.a.
1.1.
L'imputazione di falso è stata ascritta al Primerano (in qualità di consulente della
Procura di Taranto) per avere, in concorso con Lorenzo Liberti (altro consulente), Girolamo
Archinà, Luigi Capogrosso, Fabio Arturo Riva (per i quali - come si è già accennato - si è
proceduto in separato giudizio con il rito ordinario), al fine di eseguire il reato di corruzione in
atti giudiziari di cui ai capi P) e Q) e, comunque, per assicurare al Liberti il profitto di tale reato
e agli altri correi l'impunità dei reati di cui ai capi A), B), C), H), I), L), M), falsificato il contenuto
della consulenza tecnica avente ad oggetto le emissioni di diossina e PBC dell'ILVA;
«in
particolare, il Liberti e il Primerano confezionavano, in accordo con gli altri, la predetta
consulenza ivi asserendo falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate
(che, tra l'altro, portava all'abbattimento di circa 2170 capi di bestiame contaminati da diossina)
non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra, con l'ulteriore
aggravante del numero delle persone concorrenti nel reato».
Fatti commessi in Taranto, il 4
agosto 2009 e il 22 settembre 2010.
1.2.
La vicenda aveva preso avvio da una denuncia sporta da un'associazione
ambientalista, che faceva riferimento al ritrovamento di tracce di diossina in un formaggio
prodotto nei pressi della zona industriale di Taranto. Erano quindi stati effettuati prelievi di
matrici alimentari - latte e carni - in diverse aziende zootecniche site in terreni prospicienti l'area
dello stabilimento siderurgico ILVA. Il risultato era stato, da un lato, l'apposizione di un vincolo
sanitario ed un divieto assoluto di pascolo in un'area estesa ricadente nei comuni di Taranto e
Statte; dall'altro, l'abbattimento di 2271 capi di bestiame, ovini e caprini, contaminati da diossina
e PCB, appartenenti a 11 aziende zootecniche, site nel territorio di Taranto, Statte e Laterza.
Di conseguenza, la Procura di Taranto aveva iniziato le indagini a carico di ignoti per i reati di
avvelenamento di sostanze alimentari (art. 439 cod. pen. e 452 cod. pen.) e, per le necessarie
indagini di carattere tecnico, aveva nominato i propri consulenti, tra cui il Primerano e il Liberti.
1.3.
Sempre per quanto qui rileva e per meglio inquadrare la vicenda, va evidenziato
che
al Primerano era stato contestato (al capo S) pure il delitto di cui agli artt. 40 cpv., 110, 434
commi uno e due (disastro ambientale) e 439 cod. pen. (avvelenamento sostanze alimentari)
perché, in concorso con il Liberti, pur avendone l'obbligo giuridico, non impediva gli eventi di cui
ai capi B) e H), mediante la condotta di falso ideologico contestata al capo R), e quindi
«non
2
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