Sentenza Nº 18469 della Corte Suprema di Cassazione, 04-09-2020

Presiding JudgeGIUSTI ALBERTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:18469CIV
Date04 Settembre 2020
Judgement Number18469
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 2812-2017 proposto da:
MOSOLE RUDI, TARDIVO IGINO, SOCIETA' MOSOLE SPA, CAVE
TEGHIL SRL, TEGHIL ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE LIEGI, 32, presso lo studio dell'avvocato
MARCELLO CLARICH, rappresentati e difesi dall'avvocato
FRANCESCO LONGO giusta procura a margine del ricorso;
ANESE DOMENICO, ANESE SRL, ANESE MILCO, ACANTE SRL,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13,
presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ALOISE, rappresentati
e difesi dall'avvocato FEDERICA TOSEL e LUIGI F. ROSSI giusta
procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi
difensori.
- ricorrenti -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18469 Anno 2020
Presidente: GIUSTI ALBERTO
Relatore: CRISCUOLO MAURO
Data pubblicazione: 04/09/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
contro
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, elettivamente
domiciliata in ROMA PIAZZA COLONNA 335, presso l'ufficio
distaccato della Regione, e rappresentata e difesa dall'avvocato
MAURO COSSINA, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 583/2016 della CORTE D'APPELLO di
TRIESTE, depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il PUBBLICO MINISTERO nella persona Sostituto
Procuratore Generale, Dott. ALESSANDRO PEPE, che ha
concluso per l'accoglimento dei motivi IV, V e VI e per il rigetto
degli altri motivi
udito l'Avvocato Francesco Longo, Federica Tosel e Luigi F.
Rossi per i ricorrenti e l'Avvocato Mauro Cossina per la
controricorrente;
RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE
Con atti separati gli odierni ricorrenti impugnavano le
ordinanze ingiunzione con le quali erano stati sanzionati per il
trasporto di rifiuti inerti, in mancanza dei formulari di
identificazione, derivanti dai lavori di realizzazione di un campo
di golf nel comune di Mortegliano, così come accertato dai
Carabinieri del NOE nel giugno del 2007.
A fondamento dell'opposizione deducevano che gli inerti
scavati sui terreni di causa, ed interessati dal trasporto, non
potevano essere considerati quali rifiuti, aggiungendo altresì
che dai sondaggi eseguiti da società del settore emergeva che
si trattava di materie prime.
Ric. 2017 n. 02812 sez. 52 - ud. 10-01-2020 -2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Le varie società eccepivano altresì la decadenza di cui all'art.
14 della legge n. 689/81 per non essere stato loro notificato il
verbale di contestazione.
Anese Domenico deduceva la propria estraneità ai fatti, alla
pari di Teghil Alessandro e Rudi Mosele.
Inoltre si contestava l'assenza dell'elemento soggettivo e
l'eccessività della sanzione, attesa la dubbia legittimità
costituzionale del'art. 8 della legge n. 689/81.
Domenico Anese e la Acante S.r.l. contestavano poi
l'applicazione dell'art. 6 della legge n. 689/1981 in quanto il
materiale trasportato non era di proprietà della società.
Nella resistenza della Provincia di Udine, all'esito
dell'istruttoria, il Tribunale di Udine riunite le opposizioni, con
la sentenza n. 726/2013 accoglieva le stesse, ravvisando
l'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli opponenti,
alla luce della normativa in tema di sportello unico delle attività
produttive di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2001, che costituiva
unico punto di accesso per il privato ai fini dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attività edilizia, potendo quindi confidare che la
PA dovesse premunirsi di richiedere tutte i necessari pareri ed
autorizzazioni.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di Udine
sulla base di 24 motivi, cui resistevano gli opponenti.
La Corte d'Appello di Trieste con la sentenza n. 583 del
17/11/2016 accoglieva il gravame, pervenendo al rigetto delle
opposizioni. Con la compensazione delle spese del doppio
grado.
Al fine di stabilire quale fosse la reale natura dei materiali
trasportati, riteneva di dover prendere le mosse dall'art. 186
del D. Lgs. n. 152/2006 che, sebbene abrogato per effetto
dell'art. 39 co. 4 del D. Lgs. n. 205/2010, è destinato a trovare
t
,
Ric. 2017 n. 02812
sez.
52 - ud. 10-01-2020 -3-
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