Sentenza Nº 18196 della Corte Suprema di Cassazione, 15-06-2020

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:18196PEN
Date15 Giugno 2020
Judgement Number18196
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente nell'interesse di
Catalano Carmelo, n. a Melito di Porto Salvo il 15/09/1968,
rappresentato ed assistito dall'avv. Armando Veneto e dall'avv. Guido
Contestabile, di fiducia,
Gozzi Gaspare Giuseppe, n. a Reggio Calabria il 15/05/1955,
rappresentato ed assistito dall'avv Carmelo Malara, di fiducia,
Pellicanò Bruno, n. a Reggio Calabria il 16/09/1949, rappresentato ed
assistito dall'avv. Carmelo Malara, di fiducia,
avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, n.
208/2018, in data 14/11/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
lette le memorie contenenti motivi aggiunti depositate in cancelleria
rispettivamente in data 13/02/2020 e in data 18/02/2020 dalla difesa
di Catalano Carmelo;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
1
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18196 Anno 2020
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA
Data Udienza: 26/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Assunta
Cocomello che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità di
tutti i ricorsi;
udita la discussione dei difensori:
avv. Giuseppe Morabito, per la parte civile Regione Calabria, che ha
chiesto il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese di rappresentanza e assistenza della parte civile per
l'importo di euro 9.648,00 oltre rimborso spese generali nella misura
del 15%, cpa ed iva;
avv. Paolo Spalletta, comparso in sostituzione dell'avv. Angelo Schiava,
per la parte civile Comune di Cosoleto, che ha chiesto la conferma della
sentenza d'appello e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese di rappresentanza e assistenza della parte civile per l'importo di
euro 4.200,00 oltre accessori di legge;
avv. Carmelo Malara, per i ricorrenti Gaspare Giuseppe Gozzi e Bruno
Pellicanò che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi riportandosi
ai motivi;
avv.ti Guido Contestabile e Armando Veneto, per il ricorrente Carmelo
Catalano, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi
riportandosi ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 07/07/2017, il Tribunale di Reggio
Calabria dichiarava:
-
Carmelo Catalano responsabile del reato di cui all'art. 416 bis, commi
1, 3, 4 e 5 cod. pen. e ritenuta la recidiva infraquinquennale, lo
condannava alla pena di anni undici e mesi sei di reclusione oltre le
pene accessorie di legge e alla misura di sicurezza della libertà vigilata
per anni tre;
-
Gaspare Giuseppe Gozzi e Bruno Pellicanò responsabili del reato di cui
agli artt. 56, 110, 610, commi 1 e 2 cod. pen., 7 dl. n. 152/1991 e li
condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.
Con la medesima sentenza, gli imputati venivano condannati al
risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili (il primo a
favore dei Comuni di Cosoleto e di Gioia Tauro, della Provincia di Reggio
Calabria e della Regione Calabria; il secondo e il terzo a favore del
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Comune di Reggio Calabria, della Provincia di Reggio Calabria e della
Regione Calabria).
1.1. A Carmelo Catalano si attribuisce di aver preso parte (tra gli
altri con Alvaro Antonio cl. 37, Alvaro Nicola cl. 27, Carzo Antonio cl.
60, Rechichi Antonino nei cui confronti si è proceduto separatamente,
e con altre persone non ancora individuate), nell'ambito
dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, alla cosca Alvaro,
operante tra l'altro nel territorio del Comune di Cosoleto e zone
limitrofe e a sua volta inserita nel mandamento tirrenico, con il compito
di titolare e gestore di fatto, unitamente al cognato Durante Giuseppe,
della ditta P&O s.r.l. nonché quale imprenditore di riferimento della
predetta cosca Alvaro e segnatamente:
a)
di aver concluso con modalità tipicamente mafiose - dopo
l'interruzione del rapporto di fornitura tra la ditta individuale Galimi
Giuseppe ed il Consorzio Stabile Airone Sud - contratti con il predetto
Consorzio (all'epoca già sottoposto, quota parte, a confisca penale e di
prevenzione) per la fornitura di argilla e misto da destinare alla
copertura della discarica sita in località Marrella di Gioia Tauro e, nello
specifico, si imponeva rispetto agli altri imprenditori in forza della piena
disponibilità ad assicurare alla 'ndrangheta - cui in tal modo forniva un
consapevole e concreto contributo partecipativo finalizzato al suo
rafforzamento - un costante ed illecito guadagno (c.d.
cash flow
da
destinare al pagamento della "tassa ambientale") attraverso
l'applicazione di prezzi fuori mercato e/o tramite la sovrafatturazione
delle forniture da eseguire;
b)
di aver partecipato stabilmente ed attivamente alla
conclusione dei suddetti accordi di natura illecita sia con gli affiliati al
suddetto sodalizio criminoso facente capo ad Alampi Matteo, rendendo
così possibile la puntuale esecuzione del contratto di appalto stipulato
con la T.E.C. s.p.a. ed il contestuale rafforzamento della cosca Alampi
anche attraverso l'incasso di una parte del
cash flow,
sia con referenti
non meglio identificati delle articolazioni territoriali della 'ndrangheta
attive e dominanti nel territorio di Gioia Tauro (luogo di esecuzione
dell'appalto);
c)
di essersi messo, più in generale, a completa disposizione degli
interessi della cosca di appartenenza, cooperando con gli altri associati
nella realizzazione del programma criminoso del gruppo.
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