Sentenza Nº 18033 della Corte Suprema di Cassazione, 04-07-2019

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:18033CIV
Judgement Number18033
Date04 Luglio 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 12282-2018 proposto da:
FRANZO ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI n.268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERO
FRATTARELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA
CROTTI e FRANCESCO PAOLO LUISO
- ricorrente -
contro
PRESIDENTE IN CARICA DEL CONSIGLIO NOTARILE DEI
DISTRETTI RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE
MONFERRATO e CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI NOVARA, VERCELLI E CASALE MONFERRATO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA
Civile Sent. Sez. 2 Num. 18033 Anno 2019
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: OLIVA STEFANO
Data pubblicazione: 04/07/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PALESTRINA n.63, presso lo studio dell'avvocato MARIO
CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati VITTORIO BAROSIO e SERENA DENTICO
-
con troricorrenti
-
avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 07/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 17/01/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ALESSANDRO PEPE, il quale ha concluso per il rigetto del
ricorso;
udito l'Avvocato PIERO FRATTARELLI, per delega degli avvocati
LUCA CROTTI e FRANCESCO PAOLO LUISO, per parte
ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e
l'avvocato GIANLUCA CONTALDI, per delega dell'avvocato
MARIO CONTALDI, per parte controricorrente, che ha concluso
per il rigetto
FATTI DI CAUSA
Con provvedimento del 23-28 giugno 2017 la CO.RE.DI.
per il Piemonte e la Val d'Aosta comminava al notaio Franzo
Roberto la sanzione disciplinare della censura in relazione alla
violazione dell'art.147 comma 1 lettera
c)
della Legge notarile,
per aver aperto e mantenuto uno studio secondario in Trecate
pur avendo la propria sede in Verbania, in tal modo svolgendo
attività di illecita concorrenza in danno di altro notaio.
Il Franzo impugnava la decisione sostenendo, in via
pregiudiziale, il difetto di legittimazione a procedere della
CO.RE.DI. per il Piemonte e la Val d'Aosta, poiché l'art.152
della Legge notarile prevede la competenza della Commissione
della circoscrizione in cui è compreso il distretto nel cui ruolo il
Ric. 2018 n. 12282
sez.
52 - ud. 17-01-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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