Sentenza Nº 17849 della Corte Suprema di Cassazione, 10-06-2020

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17849PEN
Date10 Giugno 2020
Judgement Number17849
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Letti i ricorsi proposti da
Serri Fabio, nato a Quartticciu il 03/07/1962
Lecca Roberta, nata a Cagliari il 17/10/1967
Diaz Luigi, nato a Cagliari, il 19/02/1943
Serri Ilaria, nata a Cagliari il 19/02/1995
Serri Martina, nata a Cagliari l' 8/05/1996
Lecca Giovanni, nato a Cagliari il 26/07/1966
Lecca Daniela, nata a Cagliari il 22/05/1971
Marrocu Raffaelangela, nata a Nurri, il 07/06/1944
avverso il decreto dell'08/11/2019 della Corte di Appello di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Paternò Raddusa;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei
ricorsi.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17849 Anno 2020
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 27/05/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto del 23 gennaio 2019 il Tribunale di Cagliari ha applicato nei
confronti di Serri Fabio e Lecca Roberta, sul presupposto della ritenuta pericolosità
generica ascritta ai proposti ai sensi degli artt. 4, comma 1, lettera c), e 1, lettere
a), b) , c)
del d.lgs. n. 159 del 2011, la misura della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per un periodo di anni tre.
2.
Con lo stesso decreto, il Tribunale ha anche disposto la confisca di
diverse utilità (beni immobili, due autovetture, partecipazioni societarie e relativi
compendi aziendali, una polizza assicurativa), ascritte alla titolarità formale e
sostanziale dei due proposti.
2.1.Quanto ai beni ritenuti nella disponibilità sostanziale dei due proposti,
ma formalmente ascritti alla titolarità di terzi, sono state confiscati, relativamente
alle partecipazioni societarie :
il 99 % delle quote della Sardinia Holidays srl, intestate a Diaz Luigi,
per la residua parte in tesa al proposto Serri;
il 99 % delle azioni della Palace games spa, intestate a Serri Ilaria e
Serri Martina, figlie dei proposti e per la residua parte in testa alla proposta Lecca;
il 50 % delle quote della Comunicazione srl, in testa alla Palace
games spa, e per la residua parte in capo al proposto Serri Fabio;
il 70% della quote della lima srl, intestate a Vargiu Gabriele e
Ruggeri Federico, e per il residuo 30 % al Serri Fabio;
'fr
il 60 °h delle quote della Sottovento srl, in testa a Ruggeri Federico,
per il resto nella titolarità anche formale del Serri Fabio;
il 100% delle quote della Sardinia Palace srl , in testa a Diaz Luigi e
Diaz Silvia.
Sono stati inoltre confiscati anche due immobili: uno, adibito a parcheggio,
sito in Cagliari, formalmente intestato a Serri Ilaria, Martina e Michelangelo, ma
ritenuto nella disponibilità della Lecca Roberta; l'altro, una villetta sita in
Capoterra, intestata alla madre della proposta, Marroccu Raffaelangela, nonchè ai
figli della Lecca, Serri Ilaria, Martina e Michelangelo ed ai fratelli, Lecca Giovanni
e Daniela.
3.
Avverso il decreto reso dal Tribunale hanno interposto appello, con
separati ricorsi, i due proposti e i terzi Diaz Luigi, Serri Ilaria e Martina, Marroccu
Raffaelangela, Lecca Giovanni e Daniela.
La Corte di Appello di Cagliari, con il provvedimento descritto in epigrafe,
ha confermato il decreto impugnato, rigettando tutti i ricorsi.
2
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4.
Avverso il decreto della Corte di Appello di Cagliari hanno proposto
ricorso per Cassazione per Serri Fabio, l'avvocato Alessandro Dedoni, poi sostituito
dall'avvocato Carlo Monaldi, che ha anche depositato motivi aggiunti, trasmessi in
data 6 aprile 2020; l'avvocato Marco Baietta per Lecca Roberta; in forza di apposite
procure speciali, l'avvocato Grazia Santori nell'interesse dei terzi Serri Ilaria e
Martina, Marroccu Raffaelangela, Lecca Giovanni e Daniela e l'avvocato Mario
Canessa, nell'interesse di Diaz Luigi.
5.
Ricorso nell'interesse di Serri Fabio, a firma dell'avvocato Dedoni.
Con un unico motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e assoluta
mancanza di motivazione in relazione al requisito dell'attualità della pericolosità
sociale, affermato apoditticamente dalla Corte territoriale malgrado la distanza
temporale tra le condotte ritenute sintomatiche della pericolosità e il giudizio di
prevenzione; distanza dalle condotte che imponeva una valutazione sottesa al
giudizio prognostico ancor più stringente.
6.
Ricorso nell'interesse di Lecca Roberta.
Vengono addotti 10 diversi motivi ricorso, prospettati evidenziando diverse
violazioni di legge, sostanziale e processuale, molte delle quali già rilevate con l'
appello senza che su tali doglianze, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale
abbia offerto alcuna risposta effettiva, in taluni casi trascurando integralmente i
rilievi articolati, in altri casi richiamandosi al tenore della decisione di primo grado,
senza procedere al necessario vaglio critico imposto dalle censure,.
Da qui la pedissequa riproposizione, all'interno dei singoli motivi di ricorso,
delle doglianze prospettate con l'appello, ribadite in questo grado, denunziando,
in termini di ripetuta sistematicità, la violazione di legge che affligge il decreto
impugnato perché privo di motivazione o connotato da una motivazione
meramente apparente.
6.1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità, della pericolosità sociale ascritta
alla Lecca, alla ipotesi normativa prevista dall'art.
1,
lettera
a),
del d.lgs. n. 159
del 2011; e ciò malgrado la dichiarazione di illegittimità costituzionale della
disposizione in oggetto (sentenza n. 24 del 2019 della Corte Costituzionale),
intervenuta dopo il decreto
di
primo grado.
Ad avviso della ricorrente, la Corte, seppur sollecitata sul punto da apposito
motivo di appello, senza rispondere alla doglianza, non ha provveduto ad
espungere, tra
i
profili di pericolosità riferiti ai proposti nel decreto reso dal
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