Sentenza Nº 17682 della Corte Suprema di Cassazione, 29-04-2019

Presiding JudgeACETO ALDO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:17682PEN
Judgement Number17682
Date29 Aprile 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TAGLIAVIA SILVESTRO, nato a Palermo il 2.12.1966
avverso la sentenza in data 23.1.2018 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 23.1.2018 la Corte di Appello di Palermo ha
integralmente confermato la pronuncia di condanna di Silvestro Tagliavia a tre
mesi di arresto resa dal Tribunale della stessa città ritenuto responsabile del
reato di cui all'art. 7, primo comma lett. b d.lgs 4/2012 per aver detenuto 7 kg
di novellame di sarde al di sotto della taglia minima stabilita ex lege.
2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite
del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi con i quali
lamenta:
la carenza di motivazione sulla responsabilità dell'imputato fondata solo su
affermazioni apodittiche;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17682 Anno 2019
Presidente: ACETO ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA
Data Udienza: 14/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
il diniego della causa di non punibilità non essendo stato tenuto conto
dell'entità dell'offesa, della personalità dell'autore e della natura del bene
tutelato;
il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia sotto il profilo
motivazionale per non essere stato tenuto conto della quantità del reato, sia
sotto il profilo delle violazione di legge posto che l'art. 62 bis cod. pen. consente
di conferire rilievo a situazioni non preventivabili ai fini di adeguare la pena al
caso concreto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Malgrado la genericità delle doglianze svolte il ricorso deve ciò nondimeno
essere ritenuto meritevole di accoglimento attesa l'intervenuta depenalizzazione
del reato in esame.
Il d.lgs. n. 4 del 2012, art. 7, è stato sostituito dalla legge 28 luglio 2016, n.
154, art. 39, comma 1, lettera a), per effetto del quale la norma sanziona
penalmente la condotta di chi (per quanto qui rileva): a) pesca, detiene,
trasborda, sbarca, trasporta e commercializza le specie di cui sia vietata la
cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente; b)
danneggia le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie
esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire,
stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici; c) raccoglie, trasporta o
mette in commercio pesci ed altri organismi acquatici intorpiditi, storditi o uccisi
con le modalità di cui alla lettera b). Le condotte del: «a) detenere, sbarcare e
trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di
riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b)
trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di
taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in
violazione della normativa vigente», precedentemente punite ai sensi del d.lgs.
n. 4 del 2012, art. 7, lettere a) e b), integrano invece l'illecito amministrativo
previsto e punito dal d.lgs. n. 4 del 2012, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 5
(ex multis, Sez. 3, n. 35571 del 30/05/2017, Rv. 270695; Sez. 3, n. 8546 del
10/01/2018 - dep. 22/02/2018, Greco, Rv. 272301).
Ne consegue che la pronuncia impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto, costituito dalla detenzione a fini commerciali di novellame di
sarda, comunemente conosciuto come bianchetto, non è previsto dalla legge
come reato, tenuto conto che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con
sanzioni amministrative si applicano anche alla violazioni commesse
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 154/2016. Va infatti
rilevato che l'intervenuta depenalizzazione spiega i suoi effetti anche sulla
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sentenza di patteggiannento inficiando l'accordo raggiunto dalle parti sulla base
di una disciplina non più vigente al momento della pronuncia giudiziale. Gli atti
devono, pertanto, essere trasmessi al Capo del compartimento marittimo di
Palermo, autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto (d.lgs. n. 154
del 2016, art. 13, comma 2).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Capo del
Compartimento marittimo di Palermo
Così deciso il 14.12.2018
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