Sentenza Nº 17587 della Corte Suprema di Cassazione, 09-06-2020

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17587PEN
Date09 Giugno 2020
Judgement Number17587
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORABITO GIOVANNI nato a AFRICO il 01/06/1969
avverso l'ordinanza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/seatite le conclusioni del PG
(--A4
'e/à
ro
;e /Il
.
oti2.
,/2.1
j-f
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17587 Anno 2020
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: VERGA GIOVANNA
Data Udienza: 28/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 9 aprile 2019 la Corte di Appello di Firenze confermava
l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva respinto l'istanza presentata da
MORABITO Giovanni di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale
con obbligo di soggiorno e, su richiesta della Questura, disponeva l'aggravamento
della stessa.
Ricorre per Cassazione il MORABITO deducendo violazione di legge (artt. 1,4 e 6 D.Lgs
n. 159/2011). Sostiene il ricorrente che il principio fissato nel provvedimento
impugnato secondo il quale
"il requisito dell'attualità della pericolosità deve essere
accertato nel giudizio di impugnazione, non in relazione al momento in cui questo ha
luogo, ma a quello originario in cui è stata applicata la misura"
se è pacifico
nell'ambito del procedimento applicativo non può essere considerato tale nel caso di
domanda di revoca della misura. Sostiene pertanto che è mancato un
approfondimento in termini di attualità del suddetto requisito. Ritiene inoltre illegittima
la considerazione tra i presupposti per il mantenimento ed addirittura per
l'aggravamento della misura la frequentazione ed i contatti telefonici "pretesamente"
intrattenuti dal MORABITO con soggetti pregiudicati, specie dopo le sentenze della
Corte Costituzionale che hanno valorizzato il principio di tipicità della "fattispecie di
prevenzione".
Il motivo di ricorso che investe l'attualità della pericolosità è infondato.
La sentenza n. 24 della Corte Cost. del 24 gennaio 2019 (dep. 27 febbraio 2019) ha
dichiarato illegittima l'applicazione della misura di prevenzione personale della
sorveglianza speciale, e di quelle patrimoniali del sequestro e della confisca, nei
confronti delle persone, individuate dall'art. 1 lett. a) d.lgs. 159/2011 (in cui è
confluito l'art. 1, n. 1 I. 1423/1956), che
«debbano ritenersi, sulla base di elementi
di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi»
(c.d. pericolosità generica).
A MORABITO Giovanni, come indicato, nel provvedimento censurato, era stata
applicata con provvedimento in data 22.2.2012, sul presupposto della pericolosità
sociale anche qualificata, la misura della sorveglianza speciale con obbligo di
soggiorno per la durata di anni tre, periodo che era iniziato a decorrere nuovamente
dal 1°.10.2015, all'esito della sua detenzione, dopo che era stata respinta la sua
richiesta di revoca con ordinanza 8.5.2014.
Il MORABITO avanzava ulteriore richiesta di revoca sostenendo che era venuto meno
il presupposto della attualità della pericolosità sociale, richiesta respinta dal
Tribunale con ordinanza 13.7.2017, confermata dal provvedimento in questa sede
impugnato. I giudici di merito hanno ritenuto attuale la pericolosità del MORABITO
sulla scorta di indici fattuali indicati (condanne per reati contro il patrimonio,
1
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
frequentazioni con pregiudicati, ripetute violazioni alle prescrizioni impostagli con le
misure di sicurezza personali, nonché con i provvedimenti cautelari restrittivi della
libertà personale, attività illecite assunte anche dopo la scarcerazione, a
dimostrazione del fatto che neppure la detenzione aveva prodotto l'auspicato
deterrente)
Se con riguardo alla prevenzione personale ha senso parlare di
attualità
della
pericolosità perché il requisito della persistente pericolosità continua ad avere una
ragion d'essere, in quanto, ben potendo quella risolversi nel tempo o grandemente
scemare, sarebbe aberrante - siccome oggettivamente inutile, se non per finalità
surrettizie o pretestuose - una misura di prevenzione applicata a soggetto non più
socialmente pericoloso, deve rilevarsi che nel caso in esame i giudici di merito hanno
dato conto delle ragioni che portavano all'affermazione della persistenza della
pericolosità sociale del ricorrente, tenendo conto degli elementi originariamente
acquisiti (plurime condanne subite per reati contro il patrimonio, anche in forma
associata, e altri delitti comportanti l'esercizio della violenza) e correlandoli a quelli
relativi all'evoluzione della personalità in relazione all'eventuale periodo di detenzione
patito (anche dopo la liberazione ha continuato a porre in essere condotte illecite
violando le prescrizioni imposte), aggiungendo a tale quadro gli accertati contatti con
soggetti pregiudicati .
Può quindi affermarsi che la corte Territoriale ha compiuto una complessiva
valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del MORABITO
considerando gli elementi originariamente acquisiti collegandoli con quelli relativi
all'evoluzione della personalità in relazione al periodo di detenzione patito ed alle
ulteriori emergenze processuali.
Considerato che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il
decreto della Corte di Appello è ammesso solo per violazione di legge, in forza della
disposizione di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 159/2011, con la conseguenza che la
motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando essa non presenti i caratteri
minimi di coerenza, di completezza e logicità richiesti, perché assolutamente inidonea
a rendere comprensibile l'iter logico attraverso il quale il giudice di merito sia
pervenuto ad applicare e a giustificare la conservazione delle misure stesse, ovvero,
ancora, quando le linee argonnentative del decreto siano scoordinate e carenti dei
necessari passaggi logici, in maniera tale da far risultare oscure le ragioni che avevano
giustificato l'applicazione e/o il mantenimento della misura.
Non è invece, possibile procedere ad una rinnovata valutazione delle risultanze di fatto
acquisite, da contrapporre a quella posta dal giudice di merito a fondamento del suo
provvedimento; invero, in tal caso, la Corte perverrebbe ad una diversa decisione, con
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
invasione del campo di intervento del giudice di merito. Ciò detto deve osservarsi che
il provvedimento impugnato non è incorso in violazione di legge avendo assolto gli
obblighi motivazionali richiesti non solo con riguardo al diniego di revoca, ma anche
rispetto all'accoglimento della richiesta di aggravamento (ripetute violazioni delle
prescrizioni impostegli) rispetto al quale le censure si appalesano peraltro del tutto
generiche.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle
spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese
Così deciso il 28.2.2020
Il Consigliere estensore
Il Preside
Giovanna VERGA
Geppin
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT