Sentenza Nº 17561 della Corte Suprema di Cassazione, 09-06-2020

Presiding JudgeRAGO GEPPINO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17561PEN
Date09 Giugno 2020
Judgement Number17561
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GIANNELLI MARCO ANTONIO nato a CASARANO il 19/11/1983
CATALDI FERNANDO nato a CASARANO il 24/01/1990
CERA CRISTIANO nato a GALATINA il 22/03/1991
COSTA VINCENZO nato a MATINO il 06/12/1963
DONADEI LEONARDO nato a PARABITA il 15/12/1965
FATTIZZO ANTONIO nato a CASARANO il 12/03/1977
FATTIZZO ANTONIO LUIGI nato a OSNABRUCK (GERMANIA) il 28/09/1995
KURTALIJA BESAR nato a PUKE (ALBANIA) il 10/05/1986
MAZZOTTA LORENZO nato a SCORRANO il 10/08/1970
MERCURI DONATO nato a PARABITA il 14/11/1963
MERCURI FERNANDO nato a PARABITA il 26/01/1962
MERCURI ORAZIO nato a PARABITA il 24/11/1969
PAGLIALONGA COSIMO nato a COLLEPASSO il 28/05/1954
PICCIOLO GIOVANNI nato a MAGLIE il 25/10/1981
TOMA MATTEO nato a CASARANO il 17/12/1978
UNGARO MAURO nato a BADEN (SVIZZERA) il 15/07/1982
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17561 Anno 2020
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 28/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA,
che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da GIANNELLI MARCO
ANTONIO, CERA CRISTIANO, FATTIZZO ANTONIO LUIGI, KURTALIJIA BESAR,
MAZZOTTA LORENZO e l'inammissibilità dei ricorsi proposti da CATALDI FERNANDO,
COSTA VINCENZO, DONADEI LEONARDO, FATTIZZO ANTONIO, MERCURI DONATO,
MERCURI FERNANDO, MERCURI ORAZIO, PAGLIALONGA COSIMO, PICCIOLO
GIOVANNI, TOMA MATTEO, UNGARO MAURO.
uditi i difensori:
L'Avvocato GIOVANNI BELLISARIO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali
chiede la liquidazione.
L'Avvocato PALAMA' BIAGIO SALVATORE in difesa di UNGARO MAURO chiede
l'accoglimento del ricorso.
L'Avvocato FASANO FRANCESCO in difesa di CERA CRISTIANO e FATTIZZO ANTONIO
insiste per l'accoglimento dei ricorsi.
L'Avvocato FASANO FRANCESCO in difesa di PICCIOLO ANTONIO si riporta ai motivi di
ricorso.
L'Avvocato BARBA AMERICO in difesa di FATTIZZO ANTONIO LUIGI e TOMA MATTEO,
si riporta ai motivi dei ricorsi.
L'Avvocato BELMONTE ELVIA in difesa di MAZZOTTA LORENZO e PAGLIALONGA
COSIMO chiede l'annullamento della sentenza impugnata e raccoglimento dei ricorsi.
L'Avvocato ALEMANNO DAVID MARIA in difesa di DONADEI LEONARDO si riporta ai
motivi e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'Avvocato MASTROLIA MARIA GABRIELLA in difesa di CERA CRISTIANO chiede
l'accoglimento del ricorso.
L'Avvocato GORGONI MICHELANGELO in difesa di CATALDI FERNANDO insiste per
l'accoglimento del ricorso.
L'Avvocato VALENTINI GABRIELE in difesa di MERCURI DONATO e UNGARO MAURO
chiede l'accoglimento dei ricorsi.
L'Avvocato MARTINA CARLO in difesa di KURTALIJA BESAR si riporta ai motivi di
ricorso.
L'Avvocato CORVAGLIA ROCCO LUIGI in difesa di COSTA VINCENZO si riporta ai
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
motivi di ricorso; in difesa di GIANNELLI MARCO ANTONIO, MERCURI
FERNANDO e MERCURI ORAZIO insiste per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 30/05/2018, la Corte di appello di Lecce ha
confermato la sentenza in data 12/10/2016 del G.u.p. del Tribunale di Lecce nei
confronti di Giannelli Marco Antonio, Costa Vincenzo, Kurtalija Besar, Mazzotta
Lorenzo, Mercuri Donato, Mercuri Fernando, Mercuri Orazio, Paglialonga Cosimo
e Torna Matteo, mentre l'ha riformata nei confronti di Cataldi Francesco
(riconoscendo la sussistenza di circostanze attenuanti generiche), Cera Cristiano
(escludendo la sussistenza della recidiva), Donadei Leonardo (riducendo la pena),
Fattizzo Antonio e Fattizzo Antonio Luigi (assolvendoli dal reato contestato al
capo E e riducendo la pena), Picciolo Giovanni e Ungaro Mauro (assolvendoli dal
reato contestato al capo A e riducendo la pena).
Propongono ricorso:
1. GIANNELLI Marco Antonio [condannato per i reati di cui all'art. 416-bis,
comma secondo, cod.pen. (capo A), all'art. 424, comma primo, cod.pen. così
riqualificato dal G.u.p. il fatto contestato al capo C), all'art. 74, primo e terzo
aggravato ai sensi dell'art. 7 della Legge 12 luglio 1991, n. 203 (Capo E), agli
artt. 319, 320 e 321, cod.pen. (contestato al capo F) e all'art. 629, primo e
secondo comma, cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 3,
cod.pen. e ai sensi dell'art. 7, L. n. 203/1991 (capo I)];
1.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in
relazione all'art. 416-bis, cod.pen.
Con il primo motivo sostiene che la sentenza di appello ha rigettato le
censure della difesa con mere clausole di stile, con motivazione insufficiente,
contraddittoria e travisante sia i fatti, sia la prova acquisita e -comunque-
estranea al legittimo ambito previsto per una motivazione
per relationem,
essendosi limitata a riprodurre la decisione impugnata, senza dare conto degli
specifici motivi di impugnazione.
L'inadeguatezza della motivazione viene ribadita con riguardo agli elementi
costituitivi del delitto di cui all'art. 416-bis, cod.pen. e, in particolare, in
riferimento al requisito dell'attualità della capacità di intimidazione che la
compagine associativa deve avere sul territorio su cui opera.
A tal proposito osserva che Giannelli Marco viene incolpato della gestione
degli affari dell'associazione anche in sostituzione del padre (Giannelli Luigi), così
che non si comprende se la contestazione riguardi una nuova associazione
eir
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