Sentenza Nº 17291 della Corte Suprema di Cassazione, 19-08-2020

Presiding JudgeCOSENTINO ANTONELLO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:17291CIV
Judgement Number17291
Date19 Agosto 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1001/201Z R.G. proposto da
CAMPAINI TURIDDO, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
Menchini, dall'avv. Andrea Galante, dall'avv. Paolo Luccarelli,
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e dall'avv. 5fel
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Luca De Angelis,
con
domicilio eletto in Roma alla via del Consolato n. 6.
-
RICORRENTE—
contro
BANCA D'ITALIA,
in persona del Governatore p.t., rappresentata
e difesa dall'avv. Donatella La Licata e dall'avv. Donato Messineo,
con domicilio eletto in Roma, alla Via Nazionale n. 91.
-
CONTRORICORRENTE-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3269/2017,
pubblicata in data 17.5.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
29.11.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Udito il Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Carmelo Sgroi, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
i541/0
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17291 Anno 2020
Presidente: COSENTINO ANTONELLO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 19/08/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Uditi l'avv. Paolo Luccarelli, l'avv. Gian Luca De Angelis, l'avv.
Donatella La Licata e l'avv. Giuseppe Tiscione, per delega dell'avv.
Donato Messineo.
FATTI DI CAUSA
Con note del 3.12.2012, la Banca d'Italia ha contestato al
ricorrente, nella qualità di componente del Consiglio di
amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena (in
prosieguo MPS), la violazione delle disposizioni in materia di
politiche, prassi di remunerazione ed incentivazione da parte dei
Componenti del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 53,
comma primo, lettera d), D.LGS. 385/1993, in relazione alla
delibera adottata il 12.1.2012, con cui era stato riconosciuto al
Direttore Generale dott. Antonio Vigni l'importo di C 4.000.000,00 a
titolo di incentivo per la risoluzione del rapporto.
Assunte le controdeduzioni dell'interessato, con delibera n.
399/2013 del 23.7.2013, il Direttorio ha applicato al Campaini la
sanzione pecuniaria di C 90.000,00.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al Tar e, a seguito della
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 145 TUB, la
causa è transitata dinanzi alla Corte d'appello di Roma.
All'esito il Giudice distrettuale ha respinto l'opposizione, sostenendo
che:
a)
non era fondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art.
145, D.LGS. 385/1993, come modificato dal D.LGS. 72/2015, per
eccesso di delega,
poiché il riferimento del legislatore delegante
alla revisione della procedura sanzionatoria doveva intendersi in
maniera sistematica ed onnicomprensiva, comprendendo la
delegazione non solo l'attuazione della direttiva in tema di
emanazione delle sanzioni amministrative, ma anche la
regolamentazione di tutti i profili sostanziali e di tutela processuale
nella materia in oggetto;
b)
non meritava adesione l'eccezione di incostituzionalità del
regime transitorio di cui all'art. 2, comma quinto, D.LGS. 72/2015,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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