Sentenza Nº 16958 della Corte Suprema di Cassazione, 27-06-2018

Presiding JudgeAMOROSO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2018:16958CIV
Date27 Giugno 2018
Judgement Number16958
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al N.R.G. 11000 del 2016, proposto da:
TERRASI Laura
e
GRASSADONIA Marilena,
rappresentate e difese,
per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Luisa Torchia e
Maria Stefania Masini, elettivamente domiciliate presso lo studio della
seconda in Roma, via Antonio Gramsci n. 24;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro
pro tempore,
e
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA
pro tempore,
rappresentati e
difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;
- controricorrenti -
e nei confronti di
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco
pro tempore;
Civile Sent. Sez. U Num. 16958 Anno 2018
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PETITTI STEFANO
Data pubblicazione: 27/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
- intimato
-
per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n.
4898/2015, depositata il 26 ottobre 2015.
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21
febbraio 2017 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;
sentiti,
per le ricorrenti, gli Avvocati Maria Stefania Masini e Luisa
Torchia e, per il Ministero dell'Interno, l'Avvocato dello Stato Fabio
Tortora;
sentito
il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale
Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
1.
- In data 18 ottobre 2014 il Sindaco di Roma Capitale
provvedeva alla trascrizione nel registro dei matrimoni presso l'ufficio
di stato civile del comune del matrimonio contratto dalle ricorrenti a
Barcellona il 12 dicembre 2009.
Con decreto del 31 ottobre 2014, adottato sulla base della
circolare del Ministero dell'interno n. 10863 del 7 ottobre 2014, il
Prefetto di Roma disponeva l'annullamento della trascrizione del
matrimonio contratto da persone dello stesso sesso, dando ordine
all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di provvedere a tutti i
conseguenti adempimenti, compresa l'annotazione del decreto stesso.
Successivamente, non avendo il Sindaco adempiuto all'ordine,
incaricava il viceprefetto di operare l'annotazione del suddetto
decreto nei registri di stato civile.
2.
- Le interessate proponevano allora ricorso al TAR Lazio
chiedendo la dichiarazione di nullità dei predetti atti ai sensi dell'art.
31, comma 4, cod. proc. amm. in combinato disposto con l'art. 21-
septies
della legge n. 241 del 1990, per difetto di attribuzione e
incompetenza assoluta, ovvero, in subordine, l'annullamento degli
stessi in quanto illegittimi.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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