Sentenza Nº 16896 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2019

Presiding JudgeCARCANO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16896PEN
Date17 Aprile 2019
Judgement Number16896
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Stangolini Gianluca, nato a Bologna il 01/12/1962
avverso la ordinanza del 09/01/2018 del Tribunale di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luca Ramacci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Francesco
Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Massimo Leone che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso;
udito l'avvocato Roberto Bruzzi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.
Penale Sent. Sez. U Num. 16896 Anno 2019
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RAMACCI LUCA
Data Udienza: 31/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 12 gennaio 2018 ha rigettato
l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di Luca Stangolini, avverso il decreto
emesso il 20 novembre 2017 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del
medesimo Tribunale ha disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca
diretta, del 50% di un immobile ubicato in Bologna e, ai fini della confisca di valore,
di somme di denaro depositate su conti correnti, di beni immobili e quote societarie
fino alla concorrenza dell'importo di oltre 391.000 euro, il tutto riconducibile allo
Stangolini, indagato del reato di cui all'art. 76, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011
(condotta già prevista come reato dall'art. 31, legge n. 646 del 1982), per
inottemperanza all'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, gravante
su soggetto destinatario di un provvedimento di prevenzione definitivo, come
previsto dal successivo articolo 80 del medesimo d.lgs. n. 159 (già art. 30, legge
n. 646 del 1982).
2.
I fatti oggetto di provvisoria incolpazione sarebbero avvenuti in dieci
occasioni, collocate entro un arco temporale compreso tra il 2012 e il 2017 (in
particolare, il 21 ottobre 2012; 25 giugno 2012; 31 gennaio 2012; 31 gennaio
2013; 31 gennaio 2014; 31 gennaio 2015; 31 gennaio 2016; 9 luglio 2016; 31
gennaio 2017) e correlate ad operazioni economiche poste in essere dallo
Stangolini e soggette, secondo l'ipotesi accusatoria, all'obbligo di comunicazione,
stante l'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione personale con
qualificazione di pericolosità semplice (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1423 del
1956, con riferimento alla categoria dei soggetti dediti a traffici delittuosi),
divenuta definitiva il 4 luglio 2008 a seguito di sentenza n. 31931/2008, emessa
dalla Prima Sezione penale di questa Corte ed avendo egli provveduto a dare
tardivamente comunicazione, il 27 febbraio 2017, di una soltanto di tali operazioni,
effettuata il 9 giugno 2016.
3.
Nell'ordinanza impugnata i giudici del riesame evidenziano, in primo luogo,
che «sebbene l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982
fosse vigente soltanto per prevenuti indiziati di appartenere a organizzazioni
mafiose quando il decreto di assoggettamento dello Stangolini alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale è divenuto definitivo, nondimeno egli ha
commesso il delitto di cui si discute, poiché quando hanno avuto luogo le
transazioni 'incriminate', pure lui era assoggettato a tale obbligo», così aderendo
a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad
analoga questione (Sez. 2, n. 28104 del 09/04/2015, Dangeli, Rv. 264137),
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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