Sentenza Nº 16866 della Corte Suprema di Cassazione, 26-06-2018

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2018:16866CIV
Judgement Number16866
Date26 Giugno 2018
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 18527/2016 proposto--d
Tacchino Romagnolo di Sb agli Oscar & C. S.a.s. in
Liquidazione, in persona del liqui atore pro tempore, e Sbaragli
Oscar in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via F.
Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato Coglitore
Emanuele, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
Dolcini Pier Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
Fallimento di Tacchino Romagnolo di Sbaragli Oscar & C. S.a.s.
in Liquidazione nonché del Socio accomandatario Sbaragli
Oscar,
in persona del curatore dott.ssa Romboli Roberta,
Civile Sent. Sez. 1 Num. 16866 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 26/06/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
elettivamente domiciliato in Roma, Via Piemonte n.39, presso lo
studio dell'avvocato Bassani Petra, rappresentata e difesa
dall'avvocato Peracino Carlo, giusta procura a margine del
controricorso;
- controricorrente -
contro
Commissario Giudiziale Fanti Fabrizio, Gobbi Frattini S.r.l.;
- intimati-
avverso la sentenza n. 1080/2016 della CORTE D'APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 22/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
09/03/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
SALVATO LUIGI che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine
rigetto del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato Gianluca Calderara, con delega
orale, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato Carlo Peracino che ha
chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. — Con ricorso depositato il 14 marzo 2015 Tacchino
Romagnolo di Sbaragli Oscar s.a.s. chiedeva al Tribunale di Forlì
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo «in
bianco», riservandosi quindi di integrare l'istanza a norma
dell'art. 161, comma 6, I. fall. (r.d. n. 267/1942). La proposta,
depositata nel termine assegnato dal Tribunale, prevedeva il
soddisfacimento integrale, nel periodo di trentasei mesi, dei
crediti in prededuzione, di quelli privilegiati, nonché di quelli
chirografari in ragione del 4,5%.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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