Sentenza Nº 16860 della Corte Suprema di Cassazione, 17-04-2019

Presiding JudgeFIDELBO GIORGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16860PEN
Date17 Aprile 2019
Judgement Number16860
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi presentati da
1.
Cuppari Antonio, nato a Brancaleone (RC) il 17/03/1964
2.
Verdiglione Bruno, nato a Caulonia (RC) il 09/04/1958
3.
Vitale Domenico, nato a Torino il 08/10/1974
4.
Strangio Fausto Ottavio, nato a San Luca (RC) il 16/02/1963
5.
Morabito Rocco, nato a Bova Marina (RC) il 23/11/1960
6.
Arcadi Francesco, nato a Sant'Agata del Bianco (RC) il 03/01/1966
7.
Vallone Domenico, nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 12/12/1964
8.
Aquino Rocco, nato a Marina di Gioiosa Ionica il 04/07/1960
9.
Sculli Maria Rosaria, nata a Bruzzano Zeffirio (RC) il 29/05/1950
10.
Bernarl Diaz Domingo Manuel, nato in Algeria il 03/11/1964
11.
Iriti Antonino, nato a Palizzi (RC) il 05/04/1958
avverso la sentenza del 19/01/2018 della Corte di appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
9e
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16860 Anno 2019
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: APRILE ERCOLE
Data Udienza: 19/03/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi
Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per le parti civili, l'avv. Gaetano Callipo per il Comune di Brancaleone e
l'avv. Gianluca Meranda per Dawidek Lustyna, Ostrowski Lukas Ronan, Hevey
Pierce Ronan, Hevey Stefanie, Niblett Jeffery Paul, Niblett Janette Mary,
Redmond Patrick, Redmond Noeleen, Legget Roger Victor, Legget Michelle Mary,
Vickery Daren, Chadwick Timothy Denis Marian, Toole Angela Mary Ellen, Beagan
Eugene, Beagan Margaret, Clarke David John, Donnelly Anthony Patrick,
Donnelly Damien, Donnelly Luke, Donnelly Orla, Lawlor Joan, Mahoney James
Joseph, Mahoney Elisabeth, O'Leary Desmond, Oleary Gertie, Rossi Luciano,
Rossi Silvia Jean, Smith Paul, Smith Noeleen, Smith Leon Michael, Green
Lindsey, Rory Thomas Nyrne e Siobhan Magner, che hanno concluso chiedendo
l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati, l'avv. Filippo Giunchedi e l'avv. Alessandro De Federicis per
il Cuppari, l'avv. Massimo Biffa e l'avv. Marco Sebastiano Panella per il
Verdiglione, l'avv. Francesco Calabrese per il Vitale, l'avv. Vincenzo Nobile, in
sostituzione dell'avv. Adriana Bartolo, per lo Strangio, l'avv. Marco Sebastiano
Panella, in sostituzione dell'I'avv. Marino Maurizio Punturieri, per il Morabito,
l'avv. Giovanni Aricò e l'avv. Riccardo Misaggi per l'Arcadi, l'avv. Gianni Russano
e l'avv. Valerio Spigarelli per il Vallone, l'avv. Riccardo Misaggi per l'Aquino,
l'avv. Fabrizio Gallo per lo Sculli, l'avv. Vincenzo Nobile per il Bernal, l'avv. Marco
Sebastiano Panella, in sostituzione dell'avv. Sergio Laganà, per l'Iriti, che hanno
concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATI
-
0
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Reggio Calabria
riformava parzialmente la pronuncia di primo grado emessa dal Tribunale di Locri
del 29/01/2016, e, per l'effetto, condannava:
- Antonio Cuppari e Domenico Vitale in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 323
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991 (capo P, commesso in Brancaleone fino al
14/10/2008; in esso assorbito il reato
sub
capo T); 110 e 479 cod. pen., 7 legge
n. 203 del 1991 (capo Q), commesso il 04/06/2007; capo R), commesso il
20/07/2007; e capo U), commesso il 14/10/2008); 110, 48 e 479 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991, (capo S) commesso il 15/11/2007), loro ascritti ai
predetti capi del proc. n. 659/14, nonché ai reati di cui agli artt. 110 e 323, 48 e
479 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, (capi E) e F) del proc. n. 80/15),
commessi rispettivamente il 14/02/2012 e il 08/06/2010), riconosciuta per il
Cuppari la continuazione con il reato di cui all'art. 416
bis,
commi 1, 3, 4, 5 e 6
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
cod. pen. (capo O), commesso dal 1992 fino alla data della contestazione), già
oggetto di condanna in primo grado; dichiarando non doversi procedere nei
confronti degli stessi imputati in ordine ad altri reati, contestati ai capi G), H) e
I) del proc. n. 80/15, perché, esclusa l'aggravante dell'art. 7 legge n. 203 del
1991, estinti per prescrizione;
-
Bruno Verdiglione in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 416
bis
cod. pen.,
ascrittogli a! capo M), commesso dal 04/04/2005 fino alla data della
contestazione;
-
Rocco Morabito, in relazione ai reati agli artt. 110, 323 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, ascrittigli ai capi C) e D), commessi fino al 09/04/2009 e il
17/12/2007, già oggetto di condanna in primo grado, assolvendo lo stesso
imputato dai reati dei capi A) e B), e rideterminando la pena finale;
-
Francesco Arcadi, Domenico Vallone e Rocco Aquino in relazione ai reati di cui
agli artt. 81 cod. pen., 12
quinquies
legge n. 356 del 1992, 7 legge n. 203 del
1991, loro ascritti ai capi F) e G), commessi rispettivamente il 17/01/2006 e il
24/06/2008;
-
Maria Rosaria Sculli, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 323 cod., 7 legge
n. 203 del 1991, ascrittole al già indicato capo C).
Sempre in riforma della stessa decisione, la Corte di appello dichiarava non
doversi procedere nei confronti di Antonino Iriti in ordine ai reati contestatigli ai
capi G), H) e I), del proc. n. 85/15, perché, esclusa l'aggravante dell'art. 7 legge
n. 203 del 1991, estinti per prescrizione; condannava una serie di società per
l'illecito amministrativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001; applicava a vari imputati
le pene accessorie; disponeva la confisca di lotti e manufatti, compresi quelli
oggetto del reato
sub
capo G), nonché dei beni aziendali e dei patrimoni
immobiliari di varie società, comprese quelle le cui quote appartenevano agli
imputati Diaz Domingo Manuel Bernal e Fausto Ottavio Strangio; condannava
numerosi dei sopra elencati imputati al risarcimento dei danni in favore delle
costituite parti civili. Confermava nel resto la medesima pronuncia di primo
grado.
Riteneva la Corte distrettuale che non fosse necessario disporre la rinnovazione
della istruttoria dibattimentale per l'assunzione di tutte le prove dichiarative in
quanto non vi era stata alcuna divergenza, rispetto alle determinazioni del
giudice di prime cure, in ordine all'attendibilità delle deposizioni dei relativi
testimoni, avendo il Tribunale di Locri apoditticamente considerato talune di
quelle prove insufficienti o avendole del tutto disattese, ed avendo, invece, la
Corte ritenuto solamente di dare al loro contenuto un diverso significato, anche
alla luce del materiale intercettativo nel frattempo acquisito agli atti; e che,
".
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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