Sentenza Nº 16783 della Corte Suprema di Cassazione, 21-06-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16783CIV
Judgement Number16783
Date21 Giugno 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 24875-2015 proposto da:
CENNI ALBERTO, rappresentato e difeso dall'Avvocato
GIANPAOLO CHIESI e dall'Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO
MAGNI, presso il cui studio a Roma, via Caio Mario 27,
elettivamente domicilia per procura speciale a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
TARANTELLI AMELIA, POFFERI GEORGIANNA ed POFFERI
ALDA, nella qualità di eredi di Vittorio Pofferi, per averne
accettato l'eredità con beneficio d'inventario in data
27/11/2015, rappresentati e difesi dall'Avvocato ANGELO
VALLEFUOCO e dall'Avvocato VALERIO VALLEFUOCO, presso il
cui studio a Roma, viale Regina Margherita 294, elettivamente
domiciliano per procura speciale a margine del controricorso
- controricorrenti -
nonché
FALLIMENTO FLEX S.P.A., già PERMAPLEX S.P.A., e INTESA
SAN PAOLO S.P.A.
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16783 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 21/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
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- intimati
-
avverso la sentenza non definitiva n. :346/2011, depositata il
14/3/2011, e la sentenza definitiva n. 795/2015, depositata il
4/5/2015, della CORTE D'APPELLO di FIRENZE;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
7/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. LUCIO CAPASSO,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO
MAGNI;
sentito,
per
i
controricorrenti,
l'Avvocato
VALERIO
VALLE FUOCO
FATTI DI CAUSA
Vittorio Pofferi, con citazione del 23/2/1996, ha convenuto
in giudizio, innanzi al tribunale di Siena, Alberto Cenni
proponendo, innanzitutto, la domanda di accertamento della
nullità o, in subordine, di pronuncia dell'annullamento del
testamento olografo, redatto dal padre, Giovanni Pofferi, in data
25/7/1995, ed, in via ulteriormente subordinata, la domanda di
riduzione delle relative disposizioni per violazione delle quota di
legittima.
Alberto Cenni, dal suo canto, ha resistito alle domande
proposte dall'attore, deducendo, in particolare, che, ai fini della
ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, dovessero essere
considerate le donazioni che il
de culus
aveva effettuato in
favore del legittimario.
Il tribunale, con sentenza del 16/1/2008, innanzitutto, ha
rigettato, decidendo definitivamente sulle stesse, le domande di
nullità o di annullamento del testamento olografo di Giovanni
Pofferi del 25/7/1995 ed, in secondo luogo, decidendo in via
Ric. 2015 n. 24875 Sez. 2 PU 7 marzo 2019
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non definitiva sulla domanda di riduzione delle relative
disposizioni testamentarie ai fini della reintegra della quota di
legittima, ha accertato le donazioni che, ai fini della
ricostruzione fittizia dell'asse ereditario, dovevano essere
valutate, nella prosecuzione del giudizio, come
donatum
da
parte del de cuius
in favore del legittimario, escludendo, invece,
dal relativo computo le altre donazioni che il convenuto, quale
erede testamentario, aveva allegato. Il tribunale, infine, ha
deciso, in via definitiva, su due cause riunite di opposizione a
decreti ingiuntivi proposte, contro Alberto Cenni, dalla s.p.a.
Flex, poi fallita, e dall'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Alberto Cenni ha proposto appello principale nei confronti
della indicata sentenza. L'appellante, in particolare, per quanto
ancora rileva, innanzitutto, ha reiterato l'eccezione di carenza di
interesse di Vittorio Pofferi alle azioni di nullità ed annullamento
del testamento impugnato, a fronte dell'esistenza di precedenti
testamenti tutti contemplanti la sua pretermissione, per cui
nessuna utilità poteva derivargli dall'accoglimento della
domanda; si è doluto, inoltre, delle statuizioni di rigetto della
domanda con la quale lo stesso, in via riconvenzionale, aveva
chiesto l'accertamento, ai fini della ricostruzioni fittizia dell'asse
ereditario, delle donazioni indirette che il
de cuius
aveva
eseguito in favore del legittimario, e, precisamente, delle
seguenti donazioni: 1) la donazione in data 23/11/1971 di
azioni Finarreda; 2) la donazione dell'1/10/1981 consistita nella
sottoscrizione dell'aumento di capitale della Finarreda; 3) la
donazione indiretta risalente agli anni 1979-1980 e consistita
nell'aumento di capitale da £. 1.000.000 a £. 20.000.000 della
Immobiliare Montana; 4) la donazione indiretta, risalente agli
anni 73/74, consistita nell'acquisto del capitale sociale della
Immobiliare Algi, proprietaria di una villa a Roma del valore di 2
Ric. 2015 n. 24875 Sez. 2 PU 7 marzo 2019
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