Sentenza Nº 16701 della Corte Suprema di Cassazione, 21-06-2019

Presiding JudgeCHINDEMI DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16701CIV
Date21 Giugno 2019
Judgement Number16701
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15445/2017 R.G. proposto da
Becchetti Enzo, elettivamente domiciliato in Roma viale delle Milizie
22, presso l'avv. Alessandro Fusillo, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del
Lazio (Roma), Sez. 9, n. 8765/9/16 del 16 dicembre 2016,
depositata il 20 dicembre 2016, non notificata.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2019
dal Consigliere Raffaele Botta;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo che
l'accoglimento del ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16701 Anno 2019
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BOTTA RAFFAELE
Data pubblicazione: 21/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Preso atto che sono presenti per le parti l'avv. Antonio Strizzi, per
delega dell'avv. Alessandro Fusillo, per il ricorrente e l'avv. Alfonso
Peluso per l'Avvocatura Generale dello Stato che si riportano alle
proprie difese.
FATTI DI CAUSA
La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di
liquidazione con il quale veniva pretesa la tassazione in misura
proporzionale, ai fini dell'imposta di successione e donazione e ai
fini dell'imposta ipotecaria e catastale, di un atto con il quale i
coniugi Ferruccio Capone e Giuseppina Di Nolfi - con il ministero
del notaio Enzo Becchetti (cui l'atto impositivo era stato notificato e
che ne aveva proposto l'impugnazione innanzi al giudice tributario)
- avevano conferito al
Trust
F.C. la nuda proprietà di fabbricati e
terreni di loro proprietà perché ne fossero beneficiari, al termine
finale di durata del
trust
stesso, i coniugi, figli e nipoti figlie dei figli
dei disponenti.
Le questione dibattuta nel giudizio è la seguente: se l'atto di
costituzione del
trust
immobiliare che determina la segregazione
del bene del disponente in attesa che lo stesso sia trasferito al
beneficiario finale, sia da sottoporre o meno all'imposta sulle
successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie in misura
proporzionale e non fissa.
Il giudizio ha avuto nei due gradi un esito negativo per il
contribuente, che ora propone ricorso per cassazione con unico
motivo, illustrato anche con memoria, sottoponendo alla Corte la
medesima questione discussa nei gradi di merito.
Resiste l'amministrazione con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione
e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006,
nonché degli artt. 12, comma 1, preleggi al cod. civ., 1, d.lgs. n.
346 del 1990, 53 Cost., 1, 2 e 10 d.lgs. n. 37 del 1990, in quanto
erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l'atto
istitutivo del
trust,
perché diretto a costituire un vincolo di
destinazione, sarebbe - per ciò solo, in ossequio alla disposizione di
cui all'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006 - soggetto all'imposta
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