Sentenza Nº 16505 della Corte Suprema di Cassazione, 16-04-2019

Presiding JudgeDI NICOLA VITO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16505PEN
Date16 Aprile 2019
Judgement Number16505
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Ambroso Odoardo, nato a Genova il 27/10/1960
2.
Margnini Luca Massimiliano, nato a Milano 11 14/01/1971
3.
Battaglia Cristina, nata a Como il 8/05/1965
4.
Dibitetto Roberto, nato a Monza il 18/04/1974
avverso la sentenza del 16/01/2018 della Corte di Appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore dr. Giulio Romano,
che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
udito il difensore, avv. Alessandra Gualazzi quale sost. processuale dell'avv.
Luparia Donati Luca per Odoardo Ambroso, che si è riportata ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 16 gennaio 2018
riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Milano del 22/12/2015. Con
particolare riferimento agli attuali ricorrenti, dichiarava non doversi procedere
nei confronti di Ambroso Odoardo, Margnini Luca Massimiliano e Battaglia
Cristina limitatamente alle annualità d'imposta 2007/2008, per essersi i reati loro
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16505 Anno 2019
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE
Data Udienza: 05/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione, così rideterminando
le pene inflitte ai predetti imputati per i residui delitti nella seguente misura:
mesi 8 e giorni 15 di reclusione per Ambroso Odoardo, anni 1 e mesi 10 di
reclusione per Margnini Luca Massimiliano, mesi 4 di reclusione per Battaglia
Cristina. Quanto a Dibitetto Roberto confermava la condanna disposta con la
sentenza di primo grado.
2.
Contro la citata sentenza della Corte di Appello di Milano hanno
proposto ricorso, mediante i propri difensori, Ambroso Odoardo, Margnini Luca
Massimiliano, Battaglia Cristina e Dibitetto Roberto, con motivi che vengono di
seguito illustrati in forma sintetica ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.
Ambroso Odoardo ha proposto 5 motivi di impugnazione.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di violazione di legge processuale
e di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.
proc. pen. in relazione all'estromissione, illogica, dal compendio probatorio
analizzato, delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste Pacinotti, ritenute
particolarmente significative siccome dirette a rappresentare la possibilità che le
"società veicolo" utilizzate per realizzare operazioni di "ottimizzazione fiscale" in
favore di clienti non si dedicassero esclusivamente al rilascio per costoro di false
fatture bensì potessero, a seconda dei casi, effettuare anche solo
sovrafatturazioni oppure assicurare il rilascio di fatture inerenti prestazioni reali
ma da parte di un soggetto diverso, residente all'estero.
3.2. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di manifesta
contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze dibattimentali - in
particolare le dichiarazioni di due testi della difesa ed un provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali - laddove la Corte di Appello ha
ritenuto l'insussistenza di qualsiasi operazione commerciale alla base della
fattura in contestazione nei confronti dell'imputato. Ha in proposito anche
rappresentato il vizio di travisamento della prova (cfr. pag. 10 del ricorso) in
ordine alla valutazione delle dichiarazioni e del provvedimento sopra indicato.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.
proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale laddove la Corte d'Appello
ha ritenuto inesistente un'operazione commerciale per supposta incongruità del
prezzo indicato in fattura e la conseguente carenza di motivazione in punto di
inesistenza "solo soggettiva" dell'operazione medesima come sostenuto dalla
difesa.
3.4. Con il quarto motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e)
cod. proc. pen., il vizio di erronea applicazione della legge penale e di carenza
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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