Sentenza Nº 16382 della Corte Suprema di Cassazione, 15-04-2019

CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Presiding JudgeDI TOMASSI MARIASTEFANIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16382PEN
Judgement Number16382
Date15 Aprile 2019
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Como Gaspare, nato a Erice il 20/8/1968,
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 1/6/2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità
del ricorso;
udito, per l'indagato, l'avv. Sergio Cosentini, comparso in sostituzione dell'avv.
Giovanni Bosco, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento in data 17/4/2018 della Procura della Repubblica di
Palermo, Gaspare Como era stato sottoposto a fermo di indiziato del delitto di cui
all'art. 416-bis cod. pen. (oltre che di altri reati aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L.
n. 152/1991); provvedimento convalidato in data 22/4/2018 dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Marsala, il quale aveva contestualmente
emesso, nei suoi confronti, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per poi
dichiararsi funzionalmente incompetente per la fase delle indagini preliminari in
quanto si procedeva per reati di competenza della Direzione distrettuale
antimafia palermitana.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16382 Anno 2019
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: RENOLDI CARLO
Data Udienza: 20/12/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Di conseguenza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Palermo, in data 10/5/2018, aveva emesso una nuova ordinanza di custodia
cautelare in carcere nei confronti dello stesso Como, a carico del quale aveva
ravvisato i gravi indizi di colpevolezza per alcuni gravi reati, e segnatamente: per
avere promosso o, comunque, organizzato il "mandamento" di Castelvetrano
dell'associazione mafiosa
Cosa Nostra,
impartendo direttive attraverso la
costante partecipazione a riunioni e incontri con gli altri associati e presiedendo
alle relative attività illecite, nonché assicurando il collegamento con le altre
articolazioni territoriali del sodalizio e contribuendo, in maniera determinante, al
mantenimento di funzioni di vertice dell'associazione da parte del cognato
latitante, Matteo Messina Denaro, facendo fronte alle sue necessità e
garantendogli il costante collegamento con il territorio e con le altre articolazioni
mafiose della provincia di Trapani e della Sicilia occidentale (capo 1); nonché per
avere, quale appartenente alla predetta associazione mafiosa e avvalendosi delle
condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen., mediante minaccia consistita
nell'evocare il rapporto di parentela con la famiglia mafiosa Messina Denaro,
costretto il concessionario di automobili Andrea Moceri a versare la somma di
almeno 3.000,00 euro, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno (capo
3) e, infine, per avere distrutto o comunque deteriorato il muro dell'abitazione di
Giuseppe Rizzuto nonché quello della sede della sua impresa
Domotek S.r.l.
(capo 6); reati, gli ultimi due, aggravati ai sensi dell'art. 7 del d.l. 152 del 1991
(ora art. 416-bis 1 cod. pen.).
2. Con ordinanza n. 849/2018 in data 1/6/2018, il Tribunale del riesame di
Palermo, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta nell'interesse di
Gaspare Como, dispose l'annullamento déll'ordinanza in data 10/5/2018,
limitatamente alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al
reato di cui al capo 6) dell'incolpazione provvisoria, confermando, nel resto,
l'ordinanza impugnata, anche con riferimento alla misura cautelare adottata.
2.1. Preliminarmente, il Collegio palermitano ritenne infondata l'eccezione di
nullità dell'ordinanza impugnata, sollevata dalla difesa per difetto di autonoma
valutazione del Giudice per le indagini preliminari in ragione della "pedissequa
riproduzione del contenuto dell'ordinanza del GIP di Marsala". Ciò in quanto nel
caso di rapporti "paritari" tra il nuovo provvedimento e quello richiamato, doveva
ritenersi pienamente ammissibile che il giudice competente, pur essendo tenuto
a esprimersi in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo
restrittivo, potesse motivare facendo rinvio alle precedenti valutazioni espresse
dal giudice dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del
titolo restrittivo, sempre che non fosse mutata la contestazione in diritto o la
rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero,
tenuto conto dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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