Sentenza Nº 16326 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16326CIV
Judgement Number16326
Date18 Giugno 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gorgoni Lorenzo,
rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al
ricorso dagli Avvocati Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia,
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via di San Valentino n.
21.
Ricorrente
contro
CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa,
in persona
del presidente dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa
per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Salvatore
Providenti, Paolo Palmisano e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata
L
4-
T
presso :iflorb
-
studio) in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Con troricorrente
avverso il decreto n. 1123 della Corte di appello di Firenze, depositato 1'8 luglio
2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio
2019 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;
( (-91
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16326 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BERTUZZI MARIO
Data pubblicazione: 18/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. N. 4189/2017.
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
IVIttopic)Sgroi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le difese svolte dall'Avv. Roberto Della Vecchia per il ricorrente
e
dall'Avv. Paolo Palmisano per la controricorrente.
Fatti di causa
Con decreto n. 1123 dell'8 luglio 2016 la Corte di appello di Firenze rigettò
l'opposizione proposta da Gorgoni Lorenzo avverso la delibera n. 18856 del 9.
4. 2014 della Consob che, nella sua qualità di componente del consiglio di
amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, aveva irrogato a suo
carico la sanzione complessiva di euro 150.000,00 per i seguenti illeciti: a)
violazione dell'art. 21, comma 1 bis lett. a) del TUF e degli artt. 23 e 25 del
regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29. 10. 2017, che impongono
agli intermediari di identificare i conflitti di interesse e di gestirli in modo da
evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti " .,
per avere la
Banca, nell'ambito del collocamento sul mercato primario dei titoli Casa forte e
nella successiva negoziazione degli stessi sul mercato secondario, omesso di
identificare e gestire adeguatamente i conflitti di interesse che, già insiti
nell'operazione, hanno assunto rilevanza e dimensioni ancora maggiori a
causa di specifiche iniziative commerciali e di pressioni nella rete distributiva ";
b) violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e
dell'art. 15 del regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29. 10. 2007,
che impongono agli intermediari di dotarsi di procedure idonee ad assicurare il
corretto svolgimento dei servizi di investimento, e dell'art. 21, comma 1 lett.
a) del TUF, che impone agli intermediari di comportarsi con diligenza,
correttezza e trasparenza, e degli artt. 39 e 40 del regolamento Consob, che
disciplinano la profilatura del cliente e la valutazione di adeguatezza "...
essendo emerse a seguito della citata verifica ispettiva, carenze procedurali, di
presidio e controllo in relazione all'attività di adeguatezza delle operazioni
disposte dalla clientela, nonché in tale contesto procedurale, reiterate condotte
irregolari in materia di profilatura dei prodotti, profilatura della clientela e
corretto svolgimento delle predette attività ";
c) violazione del combin o
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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