Sentenza Nº 16324 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16324CIV
Date18 Giugno 2019
Judgement Number16324
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Conti Giovanni,
rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso
dagli Avvocati Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia, elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Roma, via di San Valentino n. 21.
Ricorrente
contro
CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa,
in persona
del presidente dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa
per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Salvatore
Providenti, Paolo Palmisano e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata
presso Ti
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-
Studic) in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Controricorrente
avverso il decreto n. 1137 della Corte di appello di Firenze, depositato il 9
luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio
2019 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;
'5')-3
1
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16324 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BERTUZZI MARIO
Data pubblicazione: 18/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. N. 4184/2017.
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
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-
)Sgroi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le difese svolte dall'Avv. Roberto Della Vecchia per il ricorrente
e
dall'Avv. Paolo Palmisano per la controricorrente.
Fatti di causa
Con decreto n. 1137 dell'8 luglio 2016 la Corte di appello di Firenze rigettò
l'opposizione proposta da Conti Giovanni avverso la delibera n. 18856 del 9. 4.
2014 della Consob che, nella sua qualità di responsabile dell'Area Management
Risk e componente del comitato finanza della Banca Monte dei Paschi di Siena,
gli aveva irrogato con riferimento al collocamento sul mercato primario dei
titoli Casaforte e nella successiva negoziazione degli stessi: a) la sanzione di
euro 7.500,00 per violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1,
lett. d) del TUF e dell'art. 15 del regolamento congiunto Banca d'Italia Consob
del 29. 10. 2007, nonché dell'art. 21, comma 1 lett. a) del TUF e degli artt. 39
e 40 del regolamento Consob n. 16190 del 2007, che disciplinano la profilatura
del cliente e la valutazione di adeguatezza, per essere emerse, a seguito di
ispezione, carenze procedurali, di presidio e controllo in relazione all'attività di
valutazione di profilatura dei prodotti;
b)
la sanzione di euro 3.000,00 per
violazione del combinato disposto dell'art. 21, comma 1 lett. a) del TUF,
dell'art. 21, comma 1, lett. d) del TUF e dell'art. 15 del regolamento congiunto
Banca d'Italia Consob del 29. 1. 2007, "
per non essersi la Banca dotata di una
procedura di pricing dei prodotti emessi dal Gruppo oggettiva, coerente e
stabile nel tempo, concedendo così alle strutture deputate ampi margini di
discrezionalità nella scelta delle metodologie da utilizzare e creando i
presupposti per la realizzazione di condotte non corrette, favorite dall'assenza
dei necessari vincoli e di idonei presidi di controllo ".
La Corte territoriale rigettò l'opposizione ritenendo infondati i motivi di ricorso
che denunziavano l'illegittimità del provvedimento: 1) per violazione da parte
del procedimento dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie posti
dall'art. 195 del TUF e quelli dell'art. 24, comma 1, della legge n. 262^ el
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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