Sentenza Nº 16323 della Corte Suprema di Cassazione, 18-06-2019

Presiding JudgePETITTI STEFANO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16323CIV
Judgement Number16323
Date18 Giugno 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Vitto Federico,
rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso
dagli Avvocati Francesco Carbonetti e Roberto Della Vecchia, elettivamente
domiciliato presso il loro studio in Roma, via di San Valentino n. 21.
Ricorrente
contro
CONSOB — Commissione Nazionale per la Società e la Borsa,
in persona
del presidente dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas, rappresentata e difesa
per procura alle liti a margine del controricorso dagli Avvocati Salvatore
Providenti, Paolo Palmisano e Annunziata Palombella, elettivamente domiciliata
presso
II
loro studio in Roma, via G.B. Martini n. 3.
Con troricorren te
avverso il decreto n. 1113 della Corte di appello di Firenze, depositato 1'8 luglio
2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 febbraio
2019 dal consigliere relatore Mario Bertuzzi;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16323 Anno 2019
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: BERTUZZI MARIO
Data pubblicazione: 18/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
R.G. N. 3866/2017.
udite le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
(Viltdrid Sgroi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udite le difese svolte dall'Avv. Roberto Della Vecchia per il ricorrente
e
dall'Avv. Paolo Palmisano per la controricorrente.
Fatti di causa
Con decreto n. 1113 dell'8 luglio 2016 la Corte di appello di Firenze rigettò
l'opposizione proposta da Vitto Federico avverso la delibera n. 18856 del 9. 4.
2014 della Consob che aveva irrogato a suo carico, quale componente del
comitato finanza della Banca Monte dei Paschi di Siena, la sanzione di euro
3.000,00 per violazione dell'art. 21, comma 1 bis lett. a) del TUF e del
Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29. 10. 2017, per non
essersi la Banca dotata in relazione all'emissione e negoziazione dei titoli
obbligazionari Casaforte di "
una procedura di pricing dei prodotti emessi dal
Gruppo oggettiva, coerente e stabile nel tempo, concedendo così alle strutture
deputate ampi margini di discrezionalità nella scelta delle metodologie da
utilizzare e creando i presupposti per la realizzazione di condotte non corrette,
favorite dall'assenza dei necessari vincoli e di idonei presidi di controllo".
La Corte territoriale rigettò l'opposizione ritenendo infondati i motivi di ricorso
che denunziavano l'illegittimità del provvedimento: 1) per violazione da parte
del procedimento dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti
istruttori e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie posti
dall'art. 195 del TUF e quelli dell'art. 24, comma 1, della legge n. 262 del
2005, rilevando in contrario che il procedimento applicato dalla Consob
prevede la distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, che affida ad organi
distinti, consente all'interessato di interloquire nella fase istruttoria svolgendo
le sue osservazioni e portando elementi di prova a suo favore e che inoltre
avverso il provvedimento sanzionatorio è previsto un ricorso giurisdizionale a
cognizione piena; 2) per sopravvenuta illegittimità del provvedimento attesa la
modifica dell'art. 190 TUF introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 72 del 2015, che
prevede ora l'applicabilità delle sanzioni agli esponenti aziendali solo in
presenza di specifici presupposti, non ricorrenti nella fattispecie, rilevando in
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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