Sentenza Nº 16231 della Corte Suprema di Cassazione, 28-05-2020

Presiding JudgeIASILLO ADRIANO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:16231PEN
Judgement Number16231
Date28 Maggio 2020
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1)
Barbera Francesco,
nato a Palmi 1'08/07/1977;
2)Iannino
Giovanni,
nato a Palmi il 12/08/1955;
Avverso la sentenza emessa il 12/11/2018 dalla Corte di appello di Reggio
Calabria;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che
ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Sentiti nell'interesse degli imputati:
l'avv. Carlo Morace e l'avv. Rocco Domenico Ceravolo, per Francesco
Barbera, che hanno chiesto raccoglimento del ricorso;
l'avv. Dario Vannetiello, per Francesco Barbera, che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16231 Anno 2020
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 28/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza emessa il 24/11/2015 il Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Reggio Calabria, pronunciandosi all'esito di giudizio abbreviato, per
quanto di interesse ai presenti fini, emetteva nei confronti degli imputati
Francesco Barbera e Giovanni Iannino le seguenti statuizioni processuali.
L'imputato Francesco Barbera veniva dichiarato colpevole del reato
ascrittogli al capo A (artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto,
cod. pen., 7 legge 31 maggio 1965, n. 575) e - riconosciute le aggravanti
contestate e la recidiva semplice e applicata la riduzione per il rito - veniva
condannato alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione.
L'imputato Giovanni Iannino veniva dichiarato colpevole dei reati ascrittigli
ai capi A (artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, cod. pen.,
7 legge n. 575 del 1965) e B (artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 12-
quinquies
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 352, e 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203) e - riconosciute
la continuazione tra i reati, le aggravanti contestate e la recidiva specifica e
applicata la riduzione per il rito - veniva condannato alla pena di dodici anni di
reclusione.
Gli imputati Francesco Barbera e Giovanni Iannino, inoltre, venivano
condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali
e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Si disponeva, infine, la confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro
ex
artt.
240, 416-bis cod. pen.,
12-sexies
2.
Con sentenza emessa il 12/11/2018 la Corte di appello di Reggio
Calabria, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dagli imputati Francesco
Barbera e Giovanni Iannino, in riforma della decisione appellata, emetteva le
seguenti statuizioni processuali.
Nei confronti dell'imputato Francesco Barbera, previa esclusione della
recidiva riconosciuta nel giudizio di primo grado, la pena veniva rideterminata in
sette anni di reclusione.
Nei confronti dell'imputato Giovanni Iannino, ritenuta la continuazione tra il
reato ascrittogli al capo A e quelli giudicati con le sentenze irrevocabili emesse
dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 25/01/1996 e dalla Corte di
appello di Reggio Calabria il 31/01/1997, la pena veniva rideterminata in undici
anni e quattro mesi di reclusione.
La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.
11.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini di cui si è
detto, emergeva l'esistenza e la sfera di operatività della cosca Gallico,
egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare, attiva, a partire dal 2003, nell'area
di Palmi e nella fascia costiera tirrenica della provincia reggina.
L'esistenza della cosca Gallico era attestata da diverse sentenze irrevocabili,
emesse nei confronti degli esponenti di tale sodalizio nel corso degli anni,
all'esito dei processi denominati "Casa Mia I", "Casa Mia II" e "Casa Mia III", che
costituivano il punto di partenza delle attività d'indagine condotte nel presente
procedimento dalla Questura di Reggio Calabria con il coordinamento della
Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
Su questa stratificata piattaforma processuale si inserivano le dichiarazioni
dei collaboratori di giustizia Antonio Russo, Pasquale Gagliostro e Gaetano
Saffioti, che rendevano dichiarazioni accusatorie nei confronti degli imputati
Giovanni Iannino e Francesco Barbera, che, a loro volta, si innestavano su un
compendio probatorio più ampio, comprendente le ulteriori dichiarazioni del
collaborante Vincenzo Marino. Tali propalanti chiarivano gli scenari criminali che
caratterizzavano la sfera di operatività del gruppo
'ndranghetista
palmese, che
risultava egemonizzato dai componenti della famiglia Gallico - di cui, tra gli altri,
facevano parte Domenico Gallico, Giuseppe Gallico, Carmelo Gallico, Rocco
Gallico, Teresa Gallico, Antonino Gallico e Maria Antonietta Gallico -, su cui
convergevano le propalazioni dei citati collaboranti.
Tali propalazioni venivano corroborate dalle attività investigative condotte
nel corso delle indagini preliminari dalla Questura di Reggio Calabria, con il
coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che
consentivano di individuare gli ambiti di operatività della cosca Gallico, nel cui
contesto assumeva un rilievo preminente la gestione del settore delle estorsioni,
commesse in danno dei commercianti e degli imprenditori, operanti, a vario
titolo, nell'area palmese. In questo contesto investigativo, si attribuiva un rilievo
preminente alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, captate nel corso delle
indagini preliminari, che i Giudici di merito ritenevano corroborative delle
prolazioni rese dai collaboranti Russo, Marino, Saffioti e Gagliostro.
Sulla base di tale compendio probatorio, la Corte di appello di Reggio
Calabria evidenziava che la cosca Gallico, nel più ampio contesto
'ndranghetista
nel quale era storicamente inserita, nel corso degli anni, aveva rinnovato il suo
potere criminale, rafforzando la carica intimidatrice sul territorio palmese e
affermando i suoi interessi criminali sul settore degli appalti pubblici realizzati
sull'area tirrenica, sul sistematico esercizio di attività estorsive in danno di
operatori economici locali, sullo svolgimento di attività usurarie, sulla
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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