Sentenza Nº 16164 della Corte Suprema di Cassazione, 15-04-2019

Presiding JudgeANDREAZZA GASTONE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16164PEN
Date15 Aprile 2019
Judgement Number16164
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
GUZZI STEFANO nato a MILANO il 03/07/1973
MUZZI OMAR nato a MILANO il 07/06/1977
avverso la sentenza del 24/05/2018 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SANTE SPINACI che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. A. Egidi, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone
l'accoglimento;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16164 Anno 2019
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 27/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 24.05.2018, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza 27.04.2017 del GUP/tribunale di Lodi, appellata dal Muzzi e dal Guzzi,
riduceva la pena nei confronti di entrambi gli imputati ad anni 4 di reclusione ed C
3000,00 di multa ciascuno, confermando nel resto
ad
l'appellata sentenza che li
aveva riconosciuti colpevoli, in esito al rito abbreviato richiesto, del reato di asso-
ciazione per delinquere finalizzata alla commissione di più reati di importazione
illecita aggravata di cuccioli di animali da compagnia (artt. 110, c.p., e 4, commi
1, 2 e 3, legge n. 201 del 2010), di maltrattamento dei medesimi animali (art.
110, c.p., 81, cpv, c.p. e 544-ter, commi 1 e 2, cod. pen.) aggravato dalla morte
di numerosi cuccioli nonché, infine, dei reati di frode nell'esercizio del commercio
(art. 110, c.p., 81 cpv, c.p. e 515, c.p.) e di falsità ideologica in certificati com-
messa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (artt. 110, 81 cpv,
481, cod. pen.), contestati come commessi tra il maggio ed il dicembre 2015 se-
condo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nei singoli capi
di imputazione.
2.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del
GUZZI, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen., articolando
tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli articoli 416
e 110 c.p.
Si premette che la sentenza avrebbe preso in considerazione solo il capo A) della
rubrica, ossia l'associazione per delinquere di cui il Guzzi sarebbe promotore, co-
struttore ed organizzatore, avendo concepito un'organizzazione volta a importare
dall'estero cani di razza destinati alla vendita clandestina; questa associazione sa-
rebbe sorta con l'apporto di tre persone, numero minimo necessario per costituire
un'associazione per delinquere, e la Corte d'appello analizza gli elementi a soste-
gno di questa ricostruzione, dimostrando come abbia voluto condannare per tale
reato, pur in presenza di elementi che lo escludevano; il reato associativo viene
contestato a Guzzi e Muzzi (oltre che a Cometti e Mazzotti, separatamente giudi-
cati), ma quest'ultimo non risulta più far parte della ritenuta associazione nella
motivazione della sentenza; resta invece coinvolta la signora Cometti per aver
aiutato il figlio Muzzi nella cura dei cani, venendo infatti considerata parte inte-
grante del reato in quanto
mater familias
che all'interno dell'abitazione si occupava
2
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