Sentenza Nº 16122 della Corte Suprema di Cassazione, 12-04-2019

Presiding JudgeMAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:16122PEN
Date12 Aprile 2019
Judgement Number16122
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
SPAZIANTE EMILIO nato il 14/05/1952 a CASERTA
SPAZIANTE DANIELE nato il 23/01/1981 a ROMA
SPAZIANTE FRANCESCA nato il 25/07/1983 a ROMA
CLIMA CARMELA nato il 26/03/1965
avverso l'ordinanza del 01/04/2015 del GIP TRIBUNALE di MILANO
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16122 Anno 2019
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: VANNUCCI MARCO
Data Udienza: 28/02/2018
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale dott. Sante Spinaci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza, irrevocabile, del 5 novembre 2014, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano applicò ad Emilio Spaziante (al tempo dei fatti
Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza in servizio in Roma come
Comandante Interregionale dell'Italia Centrale) la pena di due anni e sei mesi di
reclusione da tale persona pattuita con il pubblico ministero per la commissione, in
Venezia, Milano e Roma, nel periodo compreso fra il mese di giugno 2010 e quello
di febbraio 2011, in concorso con altre persone ed in esecuzione di medesimo
criminoso, di plurimi delitti rispettivamente previsti dagli artt. 319, 321 e 326,
primo e terzo comma, cod. pen.
2.
Con decreto emesso il 12 febbraio 2015 in accoglimento di domanda proposta
dal pubblico ministero, lo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, assoggettò a sequestro preventivo
e, contestualmente, a confisca, in applicazione dell'art.
12-sexies
del d.l. n. 306
del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992: danaro
contante pari ad euro 201.850, rinvenuti nel corso di perquisizione presso il
domicilio di Spaziante; le unità immobiliari site in Roma, Via Francesco Balilla
Pratella, n.5, intestate a Spaziante; le unità immobiliari site in Roma, Via Braies
nn. 60 e 62, intestate a Carmela Clima (convivente
more uxorio
con Spaziante); le
unità immobiliari site in Roma, Via della Fotografia, n. 91, intestate a Francesca
Spaziante (figlia di Emilio); le unità immobiliari site in Pioraco, località
Ormagnano, intestate a Daniele Spaziante (figlio di Emilio).
3.
Emilio Spaziante, Daniele Spaziante, Francesca Spaziante e Carmela Clima
proposero opposizione a tale decreto (artt. 676, 667, comma 4, cod. proc. pen.)
avanti lo stesso giudice chiedendo la revoca del sequestro e della confisca.
Tali domande vennero rigettate con ordinanza emessa il 1 aprile 2015, da cui
risulta (pag. 11) che con ordinanza del 2 marzo 2015 il sequestro di danaro
contante, venne poi limitato "alla sola somma di C. 197.600,00".
3.1 La motivazione, risultante dall'integrazione di quelle contenute nei due
provvedimenti (decreto e ordinanza), anche alla luce dei motivi di opposizione, è,
in sintesi, nel senso che: la competenza a disporre la confisca (ed il sequestro che
ne anticipa gli effetti) dei beni del condannato prevista dall'art.
12-sexies
del dl.
n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992,
appartiene, in ragione della obbligatorietà del vincolo sui beni e dell'ablazione della
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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