Sentenza Nº 15949 della Corte Suprema di Cassazione, 13-06-2019

Presiding JudgeGORJAN SERGIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15949CIV
Judgement Number15949
Date13 Giugno 2019
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 28308-2015 proposto da:
OLIVA GIUSEPPE, nato il 9/3/1964, e OLIVA ROSA, in proprio e
quali unici eredi di OLIVA FRANCESCO, rappresentati e difesi
dall'Avvocato GIACOMO PORTALE ed elettivamente domiciliati
a Roma, via Monte Santo 10/A, presso lo studio dell'Avvocato
MARINA MESSINA, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
OLIVA GIUSEPPE, nato il 16/1/1935, rappresentato e difeso
dall'Avvocato LEOPOLDO D'AMICO ed elettivamente domiciliato
a Roma, via Giorgio Scalia 6, presso lo studio dell'Avvocato
Antonino Lo Duca, per procura speciale a margine del
controricorso
- controrícorrente —
nonché
OLIVA SALVATORE e OLIVA ANNA (o MARIANNA)
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15949 Anno 2019
Presidente: GORJAN SERGIO
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 13/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
2
-
intimati -
avverso la sentenza non definitiva del TRIBUNALE di
BARCELLONA P.G., depositata il 27/10/2009, e la sentenza
definitiva del TRIBUNALE di BARCELLONA P.G., depositata il
25/6/2012;
udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del
15/3/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale della Repubblica, Dott. LUCIO CAPASSO,
il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato MARINA MESSINA;
sentito, per il controricorrente, l'Avvocato ANTONINO LO
DUCA.
FATTI DI CAUSA
Giuseppe Oliva, nato il 16/1/1935, con atto di citazione
notificato l'1/2/2000, ha convenuto in giudizio, innanzi al
tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, i fratelli Anna (o
Marianna) Oliva, Salvatore Oliva e Francesco Oliva e, dopo aver
premesso di essere proprietario, per acquisto in data
22/3/1966, della quota pari ad un quarto di un appezzamento
di terreno in Milazzo e che i restanti tre quarti appartenevano ai
convenuti, ha chiesto la divisione giudiziale del bene.
I convenuti hanno resistito alla domanda e, dopo aver
dedotto che l'appezzamento era stato di fatto diviso con
assegnazione a ciascuno di una singola porzione, hanno
introdotto, con atto notificato in 8/4/2003, autonomo giudizio,
poi riunito a quello sopra descritto, nel quale hanno chiesto che,
in ragione delle opere eseguite e del trentennio trascorso, fosse
riconosciuto l'acquisto, per usucapione, delle singole porzioni
che ciascuno di essi aveva posseduto.
Il tribunale, con sentenza non definitiva del 27/10/2009, ha
Ric. 2015 n. 28308 Sez. 2 PU 15 marzo 2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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