Sentenza Nº 15859 della Corte Suprema di Cassazione, 12-06-2019

Presiding JudgeTRAVAGLINO GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15859CIV
Date12 Giugno 2019
Judgement Number15859
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
152SS
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 24537 del ruolo generale
dell'anno 2016, proposto
da
DE GIACOMO Maria Laura (C.F.: DGC MLR 46E61 H311S)
rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso,
dall'avvocato Carmelita Rizza (C.F.: RZZ CML 78B51 D122X)
-ricorrente-
nei confronti di
FIORINI Giovanni (C.F.: FRN GNN 46P11 G802G)
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
controricorso, dagli avvocati Giorgio Melucco (C.F.: MLC GRG
30S24 H501A) e Federica Melucco (C.F.: MLC FRC 65L53
H501B)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di
Roma n. 1895/2016, pubblicata in data 21 marzo 2016;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 18 aprile 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per la
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Civile Sent. Sez. 3 Num. 15859 Anno 2019
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
Data pubblicazione: 12/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine, per il
rigetto dello stesso;
l'avvocato Carmelita Rizza, per la ricorrente;
gli avvocati Giorgio e Federica Melucco, per il controricorrente.
Fatti di causa
All'esito del procedimento penale instaurato nei confronti del
medico Giovanni Fiorini, imputato del delitto di omicidio
colposo di Francesco De Giacomo, il sanitario venne assolto in
primo grado, con formula "per non aver commesso il fatto", ai
sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..
La Corte di Appello di Roma, investita del gravame della sola
parte civile, Maria Laura De Giacomo, ritenne il Fiorini
civilmente responsabile dell'evento mortale contestatogli,
condannandolo al risarcimento del danno in favore
dell'appellante, da liquidarsi in separata sede.
La sentenza è stata cassata (Cass. penale, sez. IV, sentenza
n. 45920 del primo dicembre 2009), con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello, ai sensi
dell'art. 622 c.p.p..
La Corte di Appello di Roma, all'esito del giudizio di rinvio, ha
confermato, anche ai fini civili, l'insussistenza della
responsabilità del Fiorini per il reato di omicidio colposo.
Ricorre la De Giacomo, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso il Fiorini.
Il ricorso è stato inizialmente trattato in camera di consiglio,
in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.;
successivamente ne è stata disposta la trattazione in pubblica
udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative (la De
Giacomo ai sensi dell'art. 380
bis.1
c.p.c., in vista
dell'adunanza camerale dell'Il giugno 2018, il Fiorini ai sensi
dell'art. 378 c.p.c., in vista della pubblica udienza del 18 aprile
2019).
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ragioni della decisione
1.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Ex art. 360,
comma 1, n. 4 (e, se del caso, n. 3), c.p.c., violazione dell'art.
627, comma 3, c.p.p. e/o dell'art. 384, comma 2, c,p.c. sotto
il profilo della violazione dell'obbligo del giudice di rinvio di
uniformarsi a quanto statuito dalla Corte Suprema, IV Sez.
Pen., nella sentenza n. 45920/2009 e, in ogni caso, violazione
e/o falsa applicazione dei principi enunciati da nella predetta
sentenza n. 45920/2009; nonché violazione e/o falsa
applicazione dell'art. 116 c.p.c. in tema di accertamento del
nesso di causalità nella responsabilità medica con
conseguente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1173
c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., nella parte in cui la Corte
d'Appello di Roma ha ritenuto non potersi attingere, nel caso
concreto, al livello di probabilità logica richiesto nel giudizio
penale per affermare il nesso eziologico tra la condotta
omissiva del dott. Fiorini e l'evento lesivo lamentato dalla
parte civile in presenza delle conclusioni dei periti d'ufficio
rese nella relazione depositata nel primo grado di giudizio».
La ricorrente deduce che la cassazione della sentenza della
Corte di appello di Roma era stata pronunciata per difetto di
motivazione, e non per violazione di legge, in ordine al criterio
da applicare per l'accertamento del nesso di causalità, e che
quindi il giudice territoriale avrebbe dovuto compierne
nuovamente l'accertamento di fatto, non modificare il criterio
giuridico applicato. Tale accertamento risultava, di converso,
del tutto omesso, essendo stato erroneamente applicato il
criterio penalistico della causalità, senza effettivamente
valutarne in concreto l'esistenza.
2.
Con il secondo motivo si denunzia
«Ex art. 360, comma 1,
n. 4, c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74 ss.
e 576 c.o.p. e dell'art. 185 c.p., con particolare riferimento
alla pronuncia penale di proscioglimento ai sensi dell'art. 530,
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