Sentenza Nº 15816 della Corte Suprema di Cassazione, 10-04-2019

Presiding JudgeDE CRESCIENZO UGO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15816PEN
Date10 Aprile 2019
Judgement Number15816
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
D'Angelo Silvestro, nato ad Aversa il 29.9.1981,
contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 3.5.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Mario
Maria Stefano Pinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Elisabetta Valeri, in sostituzione dell'Avv. Livia Sega, in difesa
del ricorrente, che ha concluso riportandosi al ricorso di cui ha chiesto
l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza del 22.6.2017 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto
Silvestro D'Angelo responsabile del delitto di rapina pluriaggravata commessa in
data 30.10.2015 in danno di tale Federico Virgilio e, di conseguenza, ritenute le
circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata recidiva (e
non anche alle pur contestate aggravanti), lo aveva condannato alla pena di anni
3 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali,
con la pena accessoria di legge;
2.
la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 3.5.2018, in parziale
riforma della sentenza di primo grado, ha escluso la aggravante di cui al n. 2 del
comma 3 dell'art. 628 cod. pen. e, pertanto, preso atto della massima riduzione
già operata dal primo giudice sulla pena detentiva, si è limitata a ridurre quella
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15816 Anno 2019
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI
Data Udienza: 08/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT