Sentenza Nº 15798 della Corte Suprema di Cassazione, 25-05-2020

Presiding JudgeDI NICOLA VITO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:15798PEN
Judgement Number15798
Date25 Maggio 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1.
Musolino Antonio, nato a Locri il 15/05/1994
2.
Pizzata Teresa, nata a San Luca il 27/04/1963
3.
Musolino Rosario, nato a Locri il 09/09/1989
4.
Musolino Giuseppe, nato a Locri il 26/06/1986
avverso l'ordinanza in data 16/08/2019 del Tribunale di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola
Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza adottata in data 16 agosto 2019, e depositata in data 12
settembre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria, pronunciando in sede di riesame,
per quanto di specifico interesse in questa sede, ha confermato l'ordinanza emessa
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15798 Anno 2020
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 30/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, nella parte in cui aveva applicato la
misura della custodia in carcere nei confronti di Giuseppe Musolino, Antonio
Musolino, Rosario Musolino e Teresa Pizzata per i reati di partecipazione ad
associazione finalizzata al narcotraffico e di detenzione e cessione di sostanze
stupefacenti di cui ai capi A, Al, B15, C2, C3 e C4.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza e delle esigenze cautelari:
a)
nei confronti di tutti e quattro gli indagati sopra precisati, con riferimento:
(1) al reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al
narcotraffico di cui al capo A, previa esclusione dell'aggravante della disponibilità
di armi, commesso dal settembre 2015, e con condotta perdurante; (2) al reato
di cui al capo C3, concernente la detenzione illecita di sostanza stupefacente del
tipo eroina, per grammi 46,608, con percentuale di purezza del 7,44
0
/0, da cui
erano ricavabili 138,7 dosi medie singole, e del tipo cocaina, per grammi 8,283,
con percentuale di purezza del 76,10 °/0, da cui erano ricavabili 42 dosi medie
singole, commesso il 4 febbraio 2016; (3) al reato di cui al capo C4, concernente
la detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina,
relativamente a svariati episodi, commessi tra il giorno 11 dicembre 2015 ed il
giorno 6 giugno 2016;
b)
nei confronti del solo Rosario Musolino, con riferimento al reato di cui al
capo B15, concernente la detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e/o
cocaina, commesso il 21 novembre 2015;
c)
nei confronti del solo Antonio Musolino, con riferimento: (1) al reato di cui
al capo Al, concernente la cessione di sostanza stupefacente, commesso il 5
settembre 2015; (2) al reato di cui al capo B27, concernente la cessione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina, commesso il 29 dicembre 2015; (3) al
reato di cui al capo C2, concernente la cessione di sostanza stupefacente,
commesso il 26 marzo 2016.
2.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in
epigrafe Giuseppe Musolino, Antonio Musolino, Rosario Musolino e Teresa Pizzata,
con separati atti, tutti sottoscritti dall'avvocato Antonio Russo.
3.
Il ricorso presentato nell'interesse di Rosario Musolino è articolato in due
motivi.
3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,
a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo
alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente a tutti i reati
per i quali è in corso di applicazione la misura cautelare nei confronti del ricorrente.
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