Sentenza Nº 15453 della Corte Suprema di Cassazione, 13-04-2016

Presiding JudgeCANZIO GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2016:15453PEN
Date13 Aprile 2016
Judgement Number15453
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Giudici Alessandro, nato a Cantù il 18/08/1970
avverso l'ordinanza del 17/12/2014 del Tribunale di Cagliari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Silvio Amoresano;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine Stabile,
che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato.
Penale Sent. Sez. U Num. 15453 Anno 2016
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: AMORESANO SILVIO
Data Udienza: 29/01/2016
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con ordinanza in data 17 dicembre 2014, il Tribunale di Cagliari rigettava
la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Alessandro Giudici, indagato per
i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett.
b),
d.P.R. n.380 del 2001, 6 e 7 d.lgs.
n. 152 del 2006, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del
medesimo Tribunale, in data 28 novembre 2014, di un terreno e delle opere sullo
stesso realizzato, consistenti nella realizzazione di un plinto di fondazione, nella
esecuzione di un tratto di strada sterrata, e nella installazione di un
aerogeneratore per la produzione di energia elettrica da fonte eolica.
Il Tribunale, preliminarmente, nel disattendere l'eccezione di nullità del
provvedimento di sequestro, operato a norma dell'art. 321, comma
3-bis,
cod.
proc. pen., rilevava che l'attività eseguita dalla polizia giudiziaria non potesse
formare oggetto del riesame, essendo impugnabile solo il decreto di sequestro
preventivo disposto dal G.i.p. dopo la convalida.
Il contenuto del verbale era, comunque, utilizzabile perché integrante la
notizia di reato.
Secondo i Giudici del riesame, poi, ricorreva il
fumus
del reato ipotizzato, in
quanto, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 11 agosto 2014, n.116,
alla disciplina applicabile agli impianti eolici, fino all'emanazione del decreto del
Ministero dell'Ambiente in ordine alle soglie ed ai criteri, ogni impianto andava
sottoposto a verifica preliminare di assoggettamento alla procedura di
valutazione di impatto ambientale (v.i.a.).
In ogni caso, anche a voler seguire la diversa interpretazione prospettata dal
ricorrente, non risultava documentato che l'impianto realizzato fosse inferiore a
1 Mw.
Sussisteva, infine, il
periculum in mora
in quanto l'esistenza stessa
dell'impianto costituiva permanente pregiudizio all'assetto del territorio.
2.
Ricorre per cassazione Alessandro Giudici, a mezzo del difensore,
denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt.
125, comma 3, 324, 309 e 356 cod. proc. pen., quest'ultimo in riferimento
all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione.
Assume che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione di nullità del
verbale di sequestro preventivo eseguito di urgenza dalla polizia giudiziaria e di
tutti gli atti successivi ad esso collegati e, quindi, anche del decreto di sequestro
del G.i.p.
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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