Sentenza Nº 15341 della Corte Suprema di Cassazione, 06-06-2019

Presiding JudgeCIRILLO ETTORE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15341CIV
Date06 Giugno 2019
Judgement Number15341
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24765/2012 R.G. proposto da
SIRTI S.P.A., in persona del legale rappresentante, in proprio ed in qualità di
incorporante di Sirti Sistemi s.p.a., rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente tra loro, come da procura speciale a margine del ricorso, dagli
avv.ti Giuseppe Zizzo, Claudio Lucisano e M. Sonia Vulcano, con domicilio
eletto presso lo studio degli ultimi due, in Roma, via Crescenzio n. 91;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore
pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15341 Anno 2019
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA
Data pubblicazione: 06/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per
legge;
- con troricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 46/44/12 della Commissione Tributaria regionale della
Lombardia depositata il 29 marzo 2012
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 30 aprile 2019 dal
Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott.ssa Kate Tassone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
incidentale;
uditi i difensori della parte ricorrente, avv.ti Giuseppe Zizzo e Claudio
Lucisano;
udito il difensore della parte controricorrente, avv. Giovanni Palatiello
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 46 depositata in
data 29 marzo 2012, rigettava il ricorso proposto dalla Sirti s.p.a. avverso il
provvedimento del 30 settembre 2009 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva
notificato il diniego di rimborso della maggiore IRPEG/IRES versata dalla Sirti
s.p.a., per i periodi di imposta 2003 e 2004, e da Sirti Sistemi s.p.a., per i
periodi d'imposta 2003 - 2004 e 2005, a causa dell'indeducibilità dell'IRAP
dall'imponibile di dette imposte.
La contribuente aveva dedotto, in via principale, l'illegittimità
costituzionale del divieto di cui agli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997
e 6 del d.l. n. 185/2008, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;
in subordine, l'illegittimità costituzionale del divieto, per violazione delle
predette norme, nella parte in cui non consentivano la deduzione dalla base
imponibile IRPEG/IRES della quota IRAP in concreto riferibile agli oneri
finanziari ed alle spese per personale dipendente e, in via di ulteriore
subordine, il rimborso di importo pari alla maggiore IRPEG/IRES assolta per
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT