Sentenza Nº 15218 della Corte Suprema di Cassazione, 15-05-2020

Presiding JudgeIZZO FAUSTO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:15218PEN
Judgement Number15218
Date15 Maggio 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZULIANI GIANFRANCO nato a BASILIANO il 08/05/1953
avverso la sentenza del 04/07/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI
CUOMO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, AVV. FRANCO GIUNCHI, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15218 Anno 2020
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SCARCELLA ALESSIO
Data Udienza: 13/12/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza 4.07.2019, la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della
sentenza 19.04.2017 del tribunale di Udine, appellata dallo Zuliani, riduceva la
disposta confisca nella misura di C 150.438,48, confermando nel resto l'appellata
sentenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di omesso versamento di
ritenute certificate ex art. 10-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, in relazione al periodo di
imposta 2012, per un ammontare superiore alla soglia di punibilità, pari ad C
284.634,43, in relazione a fatti commessi in data 20.09.2013, condannandolo alla
pena di mesi 4 di reclusione, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche,
oltre alle pene accessorie di legge ed alla confisca, ridotta in appello, della somma
costituente profitto del reato.
2.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del
difensore di fiducia, iscritto all'Albo speciale previsto dall'art. 613, cod. proc. pen.,
articolando quattro motivi di ricorso e sollevando anche una questione di costitu-
zionalità, motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la moti-
vazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.
Muovendo proprio dalla questione di costituzionalità prospettata dal ricorrente,
questi sostiene in via preliminare la contrarietà agli artt. 24 e 3 Cost. dell'art. 13
Digs. 74/2000 nella parte in cui non contempla la non punibilità del reato adde-
bitato allo stesso
"se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado il debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi,
sia stato estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a
seguito delle speciali procedura conciliative e di adesione all'accertamento previste
dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso",
ma non include anche
l'ipotesi del pagamento rateale concordato con l'Erario, ammesso invece dalla nor-
mativa tributaria, anche laddove l'accordo sia stato concluso prima dell'avviso ai
sensi dell'art. 415-bis c.p.p. come nel caso
de quo.
In questo modo verrebbe
irrazionalmente punito il soggetto ove la rateizzazione concordata si protragga
oltre la prima udienza, creando una disparità tra soggetti egualmente responsabili,
in quanto la non punibilità per completamento del piano rateizzato risulterebbe di
fatto collegata ai tempi di azione delle singole Procure.
4.
Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all'art. 13 D.Igs. n.
74/2000.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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