Sentenza Nº 15205 della Corte Suprema di Cassazione, 15-05-2020

Presiding JudgeDI NICOLA VITO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:15205PEN
Judgement Number15205
Date15 Maggio 2020
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CAPUANO BENEDETTO nato a NOCERA INFERIORE il 21/04/1963
RESCIGNO DOMENICO nato a CASTEL SAN GIORGIO il 24/01/1965
RESCIGNO ANTONIO nato a CASTEL SAN GIORGIO il 25/11/1934
RESCIGNO GERARDO nato a CASTEL SAN GIORGIO il 18/07/1966
avverso l'ordinanza del 05/05/2014 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI,
che ha concluso chiedendo, nei confronti di Gerardo Rescigno, l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato e, nei confronti degli altri
imputati, l'annullamento senza rinvio per prescrizione, con conferma della confisca.
udito il difensore delle parti civili, AVV. GIUSEPPE CORONA, sostituito per delega orale
conferita in udienza all'AVV. ROSA FEZZA che ha depositato conclusioni scritte e nota
spese chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati, AVV.TI DEMETRIO FENUCCIO, MASSIMILIANO MASUCCI
e GUERINO MORRONE che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei rispettivi
ricorsi.
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15205 Anno 2020
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO
Data Udienza: 15/11/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
10020/2015
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri Benedetto Capuano, Gerardo Rescigno, Antonio Rescigno e
Domenico Rescigno ricorrono per l'annullamento della sentenza del 02/04/2014
della Corte di appello di Salerno che in riforma della sentenza del 08/01/2019 del
Tribunale di Nocera Inferiore, ha dichiarato non doversi procedere nei loro
confronti di degli imputati in ordine al reato di cui al capo A perché estinto per
prescrizione, confermando nel resto.
2.Capuano Benedetto propone sette motivi.
2.1.Con il primo deduce l'inammissibilità dell'appello del PM che costituisce
un copia-incolla di quello delle parti civili con conseguente violazione dell'art. 581
cod. proc. pen.
2.2.Con il secondo deduce l'omessa motivazione e l'inosservanza dell'art.
323 cod. pen. sotto il profilo della pretesa "violazione di legge", in particolare
dell'art. 15 delle NTA del PRG del Comune di Castel San Giorgio. Deduce, al
riguardo, che: i) le sentenze di merito hanno condiviso l'interpretazione secondo
la quale l'articolo 15 consentiva il rilascio dei permessi di costruire in zona
agricola esclusivamente a "imprenditori agricoli a titolo principale", requisito che
nel caso di specie mancherebbe in capo ai concessionari, sig.ri Rescigno; inoltre,
sempre secondo i giudici di merito, non sarebbero rispettate le distanze minime
dal confine di metri 10; ii) tale interpretazione contrasta con il punto 1.8 ultimo
comma della legge regionale Campania numero 14 del 1982 (norma del tutto
negletta dalle sentenze di merito ma contestata dal pubblico ministero quale
parametro giuridico della violazione di legge richiesta dall'articolo 323 codice
penale) che individua due categorie di soggetti aventi titolo ad edificare nelle
zone agricole: a) i proprietari (coltivatori diretti, conduttori in economia o
concedenti); b) gli affittuari o mezzadri (aventi diritto a sostituirsi ai proprietari a
condizione che questi ultimi siano imprenditori agricoli a titolo principale); iii) ne
consegue che la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale è richiesta
solo per chi non è proprietario avendo il legislatore voluto garantire che il
fabbricato sia utilizzato per fini compatibili con l'agricoltura; iv) i proprietari,
quindi, sono legittimati all'accorpamento dei lotti di terreno non c 'ntigui; v)
numerose sentenze del tribunale di Nocera Inferiore conferma o questa
interpretazione che costituisce indice inequivocabile del difetto di vi lazione di
legge ascrivibile al ricorrente; vi) la corte di appello omette qualsiasi motivazione
sul punto; vii) tale interpretazione è stata confermata dalle deposizioni rese
all'udienza del 29 settembre 2008 che hanno escluso la rilevanza e la necessità
del possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale per
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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