Sentenza Nº 15196 della Corte Suprema di Cassazione, 04-06-2019

Presiding JudgeMANZON ENRICO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15196CIV
Judgement Number15196
Date04 Giugno 2019
CourtQuinta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7003/2016 R.G. proposto da
Malvi Cervati Sas di Cervati Roberto & C.,
rappresentata e
difesa dagli Avv.ti Gianfranco Rondello, Massimo Moretto e Claudio
Mazzoni, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma via Taro
n. 35, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle dogane,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell'Emilia Romagna n. 1848/03/2015, depositata il 16 settembre
2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 marzo 2019
dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15196 Anno 2019
Presidente: MANZON ENRICO
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 04/06/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Uditi gli Avv.ti Claudio Mazzoni e Gianfranco Rondello per la
contribuente che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso.
Udito l'Avv. dello Stato Roberto Palasciano che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Malvi Cervati Sas impugnava la decisione della Direzione
generale dell'Emilia Romagna di definizione dell'accertamento
nonché il conseguente atto di accertamento, con cui l'Agenzia delle
dogane rettificava la classificazione della merce importata con la
bolletta doganale IM4 n. 8069/N del 22/06/2009, dichiarata dalla
società alla voce NC 0703 90 00 80 ("porri ed altri ortaggi agliacei
- altri"), con dazio al 6,9%, ed invece da ricondurre alla voce NC
0703 20 00 00 ("agli"), con dazio al 9,6% e importo specifico di C
1.200,00 per tonnellata, poiché a seguito di indagini analitiche il
prodotto risultava "aglio comune -
allium sativum",
recuperando i
maggiori diritti non corrisposti.
La contribuente, in particolare, contestava la legittimità della
procedura e, nel merito, la fondatezza della diversa qualificazione
della merce, trattandosi di aglio monobulbo, avente caratteristiche
fisiche e morfologiche differenti
dall'allium sativum.
Chiedeva,
inoltre, l'applicazione dell'esimente ex art. 220 CDC.
L'impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria
provinciale di Ravenna, era rigettata dal giudice d'appello.
Malvi Cervati Sas ricorre per cassazione con dieci motivi,
chiedendo altresì, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la rimessione in via
pregiudiziale alla Corte di Giustizia. L'Agenzia delle dogane resiste
con controricorso.
La contribuente deposita altresì memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente disattesa l'istanza di riunione ai ricorsi
n.r.g. 24279/15, 6996/16 e 7012/16, non sussistendone i
presupposti, neppure di economia processuale.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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