Sentenza Nº 15100 della Corte Suprema di Cassazione, 31-05-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:15100CIV
Judgement Number15100
Date31 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso n. 11085/2017 r.g. proposto da:
FRANCESCONI MICHELE (cod. fisc. FRNMHL51E04D121X), rappresentato e
difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato
Domenica Paola Valtancoli, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla
Piazza dell'Orologio n. 7, presso lo studio dell'Avvocato Nicola Marcone.
- ricorrente -
contro
CONSORZIO TRASPORTI FAENZA s.c.p.a., in liquidazione coatta
amministrativa (cod. fisc. 00865600399), con sede in Faenza (RA), alla via
Risorgimento n. 37, in persona del commissario liquidatore e legale
rappresentante
pro tempore
dott.ssa Silvia Benelli, rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati
Isotta Farina e Guido Fabbri, con i quali elettivamente domicilia in Roma,
alla via Emilia n. 88, presso lo studio dell'Avvocato Federica Corsini.
- controricorrente -
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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15100 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO
Data pubblicazione: 31/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso il decreto del TRIBUNALE DI RAVENNA, depositato in data
06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019
dal Consigliere dott. Roberto Amatore ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria
Soldi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, pronunciandosi,
altresì,
ex
art. 363 cod. proc. civ., il principio di diritto sulla questione
giuridica ad esso sottesa;
udita, per il ricorrente, l'Avv. D. P. Valtancoli, che ha chiesto accogliersi il
proprio ricorso;
uditi, per il controricorrente, gli Avv.ti G. Fabbri e F. Corsini, che hanno
chiesto respingersi l'avverso ricorso.
Fatti di causa
FRANCESCONI MICHELE ha proposto ricorso per cassazione, affidato
a tre motivi, avverso il decreto del tribunale di Ravenna di rigetto
dell'opposizione da lui promossa contro lo stato passivo della liquidazione
coatta amministrativa del Consorzio Trasporti Faenza soc. coop. p.a. (d'ora
in avanti semplicemente Consorzio), avente a oggetto l'insinuazione, in
prededuzione, di parte del credito, già ammesso in via privilegiata ex art.
2751-bis, n. 5, cod. civ., per servizi di trasporto resi in favore del Consorzio
dopo la presentazione, a opera di quest'ultimo, di una domanda di
ammissione al concordato preventivo con riserva, poi rinunciata.
Il commissario liquidatore ha resistito con controricorso.
Avviata in un primo momento alla trattazione camerale dinanzi alla
Sesta sezione civile, la causa è stata rimessa in pubblica udienza avanti a
questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 23213 del 2018.
Le parti hanno depositato memorie.
Ragioni della decisione
I. - Il tribunale di Ravenna ha ritenuto: (i) inapplicabile, nella specie,
l'invocato principio di consecuzione delle procedure, poiché la domanda ex
art. 161, sesto comma, legge fall., non corredata, nel termine a tal fine
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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