Sentenza Nº 14720 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14720CIV
Judgement Number14720
Date29 Maggio 2019
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2019
dal cons. FALABELLA MASSIMO;
udito il P .M. in persona del Sostituto Procuratore Generale SOLDI
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14720 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: FALABELLA MASSIMO
Data pubblicazione: 29/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
MARIA che, autorizzato a depositare memoria scritta, ha concluso per
l'inammissibilità e affermazione del principio di diritto;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato Domenica Paola Valtancoli che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
uditi, per il controricorrente, gli Avvocati Guido Fabbri e Federica Corsini,
con delega orale, che hanno chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
Claudio Scarzani ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, avverso il decreto del tribunale di Ravenna di rigetto dell'opposizione
da lui promossa contro lo stato passivo della liquidazione coatta
amministrativa del Consorzio Trasporti Faenza soc. coop. p.a. (d'ora in
avanti semplicemente Consorzio), avente a oggetto l'insinuazione, in
prededuzione, di parte del credito, già ammesso in via privilegiata ex art.
2751-bis, n. 5, cod. civ., per servizi di trasporto resi in favore del Consorzio
dopo la presentazione, a opera di quest'ultimo, di una domanda di
ammissione al concordato preventivo con riserva, poi rinunciata.
Il commissario liquidatore ha resistito con controricorso.
Avviata in un primo momento alla trattazione camerale dinanzi alla
Sesta sezione civile, la causa è stata rimessa in pubblica udienza avanti a
questa Sezione con ordinanza interlocutoria n. 22140 del 2018.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I. - Il tribunale di Ravenna ha ritenuto: (i) inapplicabile, nella specie,
l'invocato principio di consecuzione delle procedure, poiché la domanda ex
art. 161, sesto comma, legge fall., non corredata, nel termine a tal fine
assegnato, dal deposito della proposta e del piano, era stata rinunciata; (ii)
impossibile valutare l'inerenza e la funzionalità delle prestazioni eseguite dal
ricorrente dopo il deposito, da parte del Consorzio, della domanda suddetta,
stante la totale assenza di indicazione, seppure sommaria, delle risorse su
cui il piano sarebbe stato eventualmente basato; (iii) irrilevante la
questione della necessità di tutela dei terzi posta a fondamento
dell'avvenuta abrogazione dell'art. 11, comma 3-quater, del d.l. n. 145 del
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