Sentenza Nº 14713 della Corte Suprema di Cassazione, 29-05-2019

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14713CIV
Date29 Maggio 2019
Judgement Number14713
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14713 Anno 2019
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
Data pubblicazione: 29/05/2019
SENTENZA
sul ricorso
11360/2017
proposto
da:
Nigra Pasquale, nella
qualità
di
titolare
dell'omonima
impresa
individuale,
elettivamente
domiciliato
in Roma, Piazza dell'Orologio
n. 7, presso lo
studio
dell'avvocato
Marcone Nicola,
rappresentato
e
difeso
dall'avvocato
Valtancoli Domenica Paola, giusta procura in
calce al ricorso;
-ricorrente
-
contro
(
Consorzio Trasporti Faenza S.c.p.a. in Liquidazione Coatta
Amministrativa,
in persona del commissario liquidatore pro
tempore,
elettivamente
domiciliato in Roma, Via Emilia n. 88, presso lo studio
dell'avvocato Corsini Federica, rappresentato e difeso dagli avvocati
Fabbri Guido, Farina
Isotta,
giusta procura in calce
al
controricorso;
-controricorrente
-
avverso il decreto del TRIBUNALE di RAVENNA, depositato il
28/03/2017;
udita
la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/04/2019
dal cons. TERRUSI FRANCESCO;
udito
il
P.M.
in persona del
Sostituto
Procuratore Generale SOLDI
ANNA MARIA che, autorizzato a depositare memoria scritta, ha
concluso per l'inammissibilità e affermazione del principio di
diritto;
udito,
per
il
ricorrente, l'Avvocato Domenica Paola Valtancoli che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi,
per
il
controricorrente,
gli Avvocati Guido Fabbri e Federica
Corsini, con delega orale, che hanno chiesto
il
rigetto.
Fatti di causa
Pasquale Nigro ha
proposto
ricorso
per
cassazione,
affidato
a
tre
motivi,
avverso
il decreto del
tribunale
di Ravenna di
rigetto
dell'opposizione
da lui promossa
contro
lo
stato
passivo della liquidazione coatta
amministrativa
del Consorzio
Trasporti
Faenza soc. coop. p.a.
(d'ora
in
avanti
semplicemente
Consorzio),
avente
a
oggetto
l'insinuazione, in
prededuzione, di
parte
del credito, già
ammesso
in via
privilegiata
ex art.
2751-bis,
n.
5,
cod. civ.,
per
servizi di
trasporto
resi in
favore
del Consorzio
dopo la presentazione, a opera di
quest'ultimo,
di una
domanda
di
ammissione al
concordato
preventivo
con riserva, poi
rinunciata.
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