Sentenza Nº 14704 della Corte Suprema di Cassazione, 12-05-2020

Presiding JudgeDIOTALLEVI GIOVANNI
ECLIECLI:IT:CASS:2020:14704PEN
Date12 Maggio 2020
Judgement Number14704
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1)
BEKAJ FISNIK n. in Kossovo il 7/8/1992
2)
HAZIRAJ DAKE n. in Kossovo il 24/2/1991
3)
BABAJ ARJAN n. in Kossovo il 9/10/1989
avverso la sentenza resa in data 8/4/2019 dalla Corte d'Appello di Venezia
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
letta la memoria difensiva con motivi nuovi, pervenuta a mezzo PEC il 31 marzo 2020, a firma
del difensore di Bekaj Fisnik , Avv. Stefano Pietrobon;
letta la memoria trasmessa il 15/4/2020 dall'Avv. Vittorio Platì nell'interesse di Babaj Arjan;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 2020 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. Assunta Cocorriello,che ha concluso per il rigetto
dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati,Avv. Vittorio Platì per Babaj Arjan, Avv. Stefano Pietrobon per
Bekaj Fisnik, Avv. Alessandro Compagno per Haziraj Dake, i quali hanno illustrato i motivi,
chiedendone l'accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Assise d'Appello di Venezia confermava la decisione del
Gup del locale Tribunale che in data 23/4/2018 aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del
1
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14704 Anno 2020
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 22/04/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
delitto di associazione con finalità di terrorismo di cui all'art. 270bis cod.pen. per aver
partecipato, unitamente ad altro imputato minorenne, separatamente giudicato,
all'organizzazione terroristica internazionale denominata ISIS, costituendo presso l'abitazione
veneziana di Bebaj e Bekaj, abitualmente frequentata anche da Haziraj, una cellula di soggetti
radicalizzati e dediti al proselitismo della jihad combattuta dal sedicente Stato islamico
attraverso la diffusione via internet di video e messaggi di propaganda nonché attraverso
l'addestramento e autoaddestramento per commettere attentati anche in Italia e, in particolare
il Babaj e il Bekaj, mediante il finanziamento della causa terroristica.
2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto:
BEKAJ FISNIK con l'Avv. Stefano Pietrobon
2.1 il travisamento della prova e la manifesta illogicità della motivazione. La difesa lamenta
che i giudici d'appello non hanno fatto buon governo dei principi che presidiano la valutazione
della prova. Infatti, essi sono incorsi in almeno un fraintendimento del significato degli
elementi di prova acquisiti laddove, nel trattare dei versamenti di danaro effettuati dal Bekaj,
menzionano un'immagine rinvenuta sul cellulare del prevenuto nella quale il beneficiario del
bonifico effettuato dal ricorrente- tale Berisha Beskim- viene indicato come ritratto in
compagnia di un predicatore estremista legato all'ISIS, Bajrami Omer,sebbene in alcun atto
del fascicolo delle indagini preliminari risulti ipotizzato un legame di costui con lo Stato
Islamico, come riconosciuto dallo stesso Gup nella sentenza di primo grado;
2.2 l'errata applicazione dell'art. 270 bis cod.pen. e la manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla qualificazione giuridica delle condotte ascritte al ricorrente. La difesa, dopo aver
ripercorso i più recenti approdi giurisprudenziali nell'interpretazione della fattispecie a giudizio,
esprimendo adesione all'orientamento che richiede ai fini della prova della partecipazione
all'ISIS elementi concreti che rivelino l'esistenza di contatti operativi tra il singolo e la
struttura, stante la necessità che la condotta del singolo si innesti nell'apparato organizzativo,
contesta che le emergenze acquisite consentano di ritenere soddisfatta siffatta condizione in
quanto dalle conversazioni intercettate non emerge che gli imputati avessero maturato una
definitiva determinazione al martirio ovvero si fossero posti un orizzonte temporale entro il
quale passare all'azione né che si fossero procurati contatti, strumenti, disponibilità finanziarie
per tradurre in atto la loro presunta volontà di "fare la jihad". La sentenza impugnata,in
particolare, si limita a riepilogare le emergenze probatorie riferibili al ricorrente senza
argomentare le ragioni per le quali possa dirsi accertato che gli imputati avessero raggiunto
un'effettiva capacità di realizzare atti anche astrattamente definibili come terroristici secondo
la previsione dell'art.270 sexies cod.pen.
La difesa ha,quindi, passato in rassegna le circostanze valorizzate dai giudici di merito a
sostegno dell'affermazione di responsabilità, confutandone l'attitudine rappresentativa sia con
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riguardo allo svolgimento di esercizio fisico a fini di autoaddestramento che al contenuto delle
dichiarazioni di Nilo Del Negro circa il proposito del prevenuto di "mettere una bomba" e di
acquistare un fucile Kalashnikov desunto da una conversazione captata.
Con riguardo al contestato finanziamento la difesa assume che non vi sia prova che lo stesso
fosse diretto all'ISIS ovvero a familiari di combattenti islamici, non potendo trarsi la prova
positiva di detta circostanza dalla considerazione che coimputati abbiano effettuato erogazioni
ad ambienti legati all'organizzazione terroristica.
La Corte territoriale, pur affermando l'inidoneità di ciascuno degli elementi cennati a
sostanziare l'addebito elevato a carico del ricorrente, ha ritenuto che una lettura unitaria degli
stessi consente di attingere la prova del reato non essendovi possibilità di una ricostruzione
alternativa. Tuttavia, ha omesso di chiarire se le condotte scrutinate integrassero una
situazione di pericolo per il bene giuridico protetto dalla disposizione incriminatrice e non siano
piuttosto legittime manifestazioni di pensiero ovvero condotte rimaste confinate nel piano della
mera ideazione o adesione psicologica ad un'ideologia violenta.
2.3 In data 1/4/2020 il difensore depositava memoria con motivi aggiunti deducendo
l'inutilizzabilità patologica dei risultati delle intercettazioni ambientali per effetto dell'assenza di
valida motivazione del decreto autorizzativo emesso dal Gip in data 24/2/2017. In particolare,
il difensore sostiene che le circostanze richiamate dal Gip a sostegno della gravità indiziaria ex
art. 266 cod.proc.pen., una volta espunti i riferimenti a fonti conoscitive pacificamente non
scrutinabili quali le propalazioni di fonti confidenziali, non sono idonee a concretare i
presupposti che legittimano il ricorso all'attività captativa.
Ulteriore censura denunzia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di
ritenuta sussistenza del carattere associativo della cellula terroristica veneta. Osserva la difesa
che la struttura dell'imputazione per come formulata presuppone che la condotta di ciascun
imputato, distintamente considerata, non corrisponda appieno allo schema legale dell'art. 270
bis cod.pen. sicché solo l'apprezzamento unitario di quei comportamenti consentiva di
attribuire agli stessi una rilevanza penale. Muovendo dalla rilevanza dell'aspetto organizzativo
della cellula la difesa dubita che il gruppo costituito dagli odierni imputati, oltre che dal minore
Morina e da altri soggetti non indagati, avesse raggiunto un grado di preparazione e
determinazione tali da ritenere che l'adesione ideale manifestata da costoro al programma
criminoso dello stato islamico avrebbe potuto ragionevolmente tradursi nella realizzazione dei
suoi reati fine. Infatti, non vi è alcun riferimento, eccezion fatta per il Babaj, al ruolo rivestito
dagli imputati nella compagine né risulta provata la disponibilità di mezzi diversi dal coltello
sequestrato al Babaj stesso e dagli attrezzi utilizzati per gli esercizi fisici come pure di qualche
forma di cooperazione per la realizzazione dei comuni fini criminosi. Secondo la difesa, i giudici
di merito non hanno tenuto conto della netta distinzione tra la mera volontà di ledere un
determinato bene giuridico e il passaggio all'azione delittuosa limitandosi ad enumerare alcune
3
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT