Sentenza Nº 14527 della Corte Suprema di Cassazione, 09-07-2020

Presiding JudgeDIDONE ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:14527CIV
Date09 Luglio 2020
Judgement Number14527
CourtPrima Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
23 dicembre 1983.
Il riparto finale dell'attivo, che ha fatto seguito a quattro riparti parziali
(rispettivamente del 1998, 1999, 2002 e 2007), ha previsto, per i
Civile Sent. Sez. 1 Num. 14527 Anno 2020
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO
Data pubblicazione: 09/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
crediti privilegiati, l'integrale pagamento della linea capitale e per gli
interessi nei limiti di cui agli artt. 55 e 54 legge fall., come richiamati
dalla legge n. 95/1979; per i crediti chirografari, l'integrale pagamento
della voce capitale.
La procedura è stata chiusa con decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico datato 15 luglio 2013.
2.-
Successivamente, la s.p.a. Cassa di Risparmio del Veneto - che si
era insinuata nel passivo fallimentare per crediti privilegiati e per
chirografi - ha convenuto avanti al Tribunale di Padova la predetta
Società Italiana per l'industria degli zuccheri per sentirla condannare al
pagamento degli interessi maturati a far tempo dalla data di
dichiarazione di insolvenza di questa, secondo la misura fissata nel
titolo convenzionale o in subordine in quella legale.
La convenuta si è costituita, con richiesta di reiezione delle pretese
attoree. Nel corso del giudizio sono intervenute la s.p.a. Caverzere
produzioni industriali e la s.p.a. Finanziaria industriale veneta,
entrambe socie della detta SIIZ, a sostegno della posizione di
quest'ultima.
E' altresì intervenuta la s.r.l. NPL Securitisation Italy Spv, assumendo
di essere cessionaria dei crediti per interessi, azionati dalla Cassa di
Risparmio.
3.-
Con sentenza depositata in data 3 maggio 2016, il Tribunale di
Padova ha respinto la richiesta attorea.
In particolare, ha rilevato che «il creditore potrà agire contro il fallito
tornato
in bonis ...
per gli interessi maturati prima dell'apertura della
procedura e quelli maturati, sull'eventuale capitale insoddisfatto dopo
la chiusura della procedura; mentre si deve ritenere che gli interessi
post-fallimentari non maturino nei confronti del debitore fallito».
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