Sentenza Nº 14418 della Corte Suprema di Cassazione, 02-04-2019

Presiding JudgePAOLONI GIACOMO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14418PEN
Judgement Number14418
Date02 Aprile 2019
CourtSesta Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LUCANO DOMENICO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 31/05/1958
avverso l'ordinanza del 16/10/2018 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA
Udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che chiede il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori, avvocato MAZZONE ANTONIO e avvocato DAQUA ANDREA GIUSEPPE
in difesa di LUCANO DOMENICO, che si riportano ai motivi di ricorso e ne chiedono
l'accoglimento.
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14418 Anno 2019
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: DE AMICIS GAETANO
Data Udienza: 26/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 ottobre 2018 il Tribunale del riesame di Reggio
Calabria ha riformato l'impugnata ordinanza del 26 settembre 2018, con la
quale il G.i.p. presso il Tribunale di Locri aveva applicato la misura degli arresti
domiciliari a Domenico Lucano per i reati di cui agli artt. 353-bis cod. pen.
(capo
sub
T) e 110 cod. pen., 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 (capo
sub
Y),
sostituendola con la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Riace,
unitamente alla prescrizione di non accedervi senza autorizzazione del Giudice
procedente, ed altresì disponendo l'immediata rimessione in libertà del predetto
indagato, se non detenuto per altra causa.
1.1. Si contesta all'indagato - sulla base dell'imputazione provvisoriamente
formulata in sede cautelare nel capo T) - il reato di cui all'art. 353-bis cod. pen.
(così riqualificato dal G.i.p. nella relativa ordinanza) per avere, nella sua qualità
di Sindaco e di responsabile dell'area amministrativa del Comune di Riace,
impedito l'effettuazione delle necessarie procedure di gara per l'assegnazione
del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, mediante il fraudolento
affidamento diretto a due cooperative sociali ("Ecoriace" e "L'Aquilone") prive
del requisito dell'iscrizione presso l'albo regionale delle cooperative sociali, in
quanto necessario per procedere, in deroga alla disciplina dell'evidenza
pubblica, alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi.
1.2. Gli si contesta, altresì, con l'imputazione provvisoriamente enucleata
nel capo
sub Y),
di aver commesso il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12,
comma 1, d.lgs. n. 286/1998, per avere, in concorso con Lemlem Tesfahun,
compiuto atti idonei a procurare l'illegale ingresso nel territorio italiano del
cittadino etiope Wondifraw Gashaneh Berhanu, segnatamente attraverso:
a)
il
rilascio, nella sua qualità di responsabile dell'anagrafe e dell'ufficio dello stato
civile del Comune di Riace, di un certificato ove falsamente si attestava lo stato
civile di nubile, anziché di coniugata, della Lemlenn Tesfahun;
b)
viaggi
effettuati in Etiopia, unitamente alla predetta coindagata, ove si sarebbe recato
al fine di aiutarla per ottenere la documentazione necessaria a farla apparire
quale promessa sposa nell'organizzazione del falso matrimonio con colui che (il
Wondifraw Gashaneh Berhanu) ne era in realtà il fratello, senza tuttavia
riuscirvi per cause indipendenti dalla loro volontà, ed in particolare per il
successivo arresto in Etiopia del Wondifraw, trovato in possesso di falsa
documentazione ottenuta anche mediante l'aiuto offertogli dai predetti
coindagati.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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