Sentenza Nº 14388 della Corte Suprema di Cassazione, 27-05-2019

Presiding JudgeVIVALDI ROBERTA
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14388CIV
Judgement Number14388
Date27 Maggio 2019
CourtTerza Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12408/2017 R.G. proposto da
Salpietro Federico e Salpietro Gaia, rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Prof. Diego Vaiano, Prof. Marcello Cecchetti, Sebastiano Artale e
Annapaola Zecchini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, lungotevere Marzio, n. 3;
contro
- ricorrenti -
Groupama Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv.
Civile Sent. Sez. 3 Num. 14388 Anno 2019
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: IANNELLO EMILIO
Data pubblicazione: 27/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Ernesto Grandinetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,
via della croce, n. 44;
-
controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 591/2017,
depositata il 15 marzo 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019 dal
Consigliere Emilio Iannello.
uditi gli Avvocati Sebastiano Artale e Marcello Cecchetti;
udita l'Avvocatessa Marcella Lombardo, per delega;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alessandro Pepe, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia ha
confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la
domanda proposta da Federico e Gaia Salpietro nei confronti della
Groupama Assicurazioni S.p.A. volta ad ottenere il ristoro dei danni
iure proprio
subiti per la morte della propria madre, Marinelda Patella,
deceduta a causa del sinistro che, in data 16/8/2011, coinvolse la
barca nella quale si trovava quale terza trasportata, di proprietà e
condotta dal marito e assicurata dalla predetta compagnia.
Conformemente alla decisione di primo grado la Corte d'appello
ha infatti ritenuto gli attori/appellanti non legittimati ad esercitare, in
relazione a danni subiti
iure proprio,
l'azione diretta
ex
art. 141 d.lgs.
7 settembre 2005, n. 209
essendo questa riservata al terzo trasportato, secondo
interpretazione fondata sul non superabile dato letterale e non
sospettabile di incostituzionalità, atteso che alle vittime secondarie è
comunque assicurata una tutela giurisdizionale, con la diversa azione
ordinaria
ex
art. 2054 cod. civ..
Ha inoltre rilevato, per quanto ancora in questa sede interessa,
2
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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