Sentenza Nº 14302 della Corte Suprema di Cassazione, 08-07-2020

Presiding JudgeD'ASCOLA PASQUALE
ECLIECLI:IT:CASS:2020:14302CIV
Judgement Number14302
Date08 Luglio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 370-2016 proposto da:
RINALDI FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell'avvocato BIANCA
MARIA TERRACCIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato
VINCENZO DI CICCO;
- ricorrente -
contro
SCANO SANTE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO
CLEMENTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
RAGUSO, rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE
CLEMENTE;
-con troricorrente e ricorrente incidentale -
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14302 Anno 2020
Presidente: D'ASCOLA PASQUALE
Relatore: CASADONTE ANNAMARIA
Data pubblicazione: 08/07/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
avverso la sentenza n. 1840/2014 della CORTE D'APPELLO di
BARI, depositata il 19/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/11/2019 dal Consigliere Annamaria Casadonte;
Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale
Corrado Mistri che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato Natale Clemente per delega all'Avvocato
Monica Basta.
FATTI DI CAUSA
1.11 presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso
trasmesso per la notifica il 18 dicembre 2015 da Felice Rinaldi
nei confronti di Sante Scano per la cassazione della sentenza
della Corte d'appello di Bari depositata il 19 novembre 2014
con cui è stato accolto l'appello proposto da quest'ultimo nei
confronti della sentenza di primo grado che aveva pronunciato
sentenza ex articolo 2932 cod. civ. di trasferimento del bene
oggetto del contratto preliminare intervenuto fra le parti.
2.Per quanto di interesse in questa sede di legittimità la corte
d'appello con
la
pronuncia
gravata aveva
ritenuto,
diversamente dal giudice di primo grado che i beni immobili
promessi in vendita non erano determinati nè determinabili e
che tale lacuna produceva la nullità (ax art. 1418, secondo
comma cod. civ.), rilevabile d'ufficio, del contratto preliminare
di cui era stata chiesta l'esecuzione in forma specifica.
3.La questione concernente la determinazione del bene
immobile oggetto della promessa di vendita era sorta perché il
contratto preliminare stipulato fra le parti riguardava un
immobile costruito in virtù di convenzione ex articolo 35 della
legge 865 del 1971 stipulata fra il Comune di Vieste e lo Scano
per la quale il prezzo di cessione degli alloggi non poteva
Ric. 2016 n. 00370 sez. 52 - ud. 19-11-2019
-2-
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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