Sentenza Nº 14266 della Corte Suprema di Cassazione, 24-05-2019

Presiding JudgeMANNA FELICE
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14266CIV
Judgement Number14266
Date24 Maggio 2019
CourtSezioni Unite (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterCIVILE
SENTENZA
sul ricorso 23774-2013 proposto da:
PALMIERI FRANCESCO, PALMIERI FELICE, IOPPOLO FRANCESCA,
D'INTRONO ANTONIA, in proprio ed in rappresentanza della società in
Civile Sent. Sez. U Num. 14266 Anno 2019
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: DORONZO ADRIANA
Data pubblicazione: 24/05/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
nome collettivo Costruzioni La Zeta di Palmieri Francesco e C.
cancellata dal registro delle società, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso la sig.ra ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE MUSCI e UGO
OPERAMOLLA;
- ricorrenti -
contro
DONINI MILENA CLOTILDE, SEMERARO MARTINO, in qualità di eredi
di Semeraro Settimo Benito, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ANTONIO MUSA 21, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE
MANDARA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE PEZZANO;
- controricorrenti -
nonché contro
FORNELLO MICHELE, FORNELLO SABINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di BARI,
depositata il 18/07/2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2019 dal Consigliere ADRIANA DORONZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
1.
-
Il giudizio di primo grado.
La vicenda processuale sottoposta alla cognizione di questa Corte
nasce da un giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Foggia da
Michele Fornello.
1.1.- Nell'atto di citazione, il Fornello riferì di aver stipulato con
Settimo Benito Semeraro un contratto preliminare di permuta in forza
del quale il Semeraro si era obbligato a trasferirgli un suolo
Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
edificatorio sito in Orta Nova ed egli si era obbligato a trasferirgli la
proprietà di alcuni appartamenti e box nel complesso immobiliare da
realizzare; di essere stato dichiarato fallito; di avere pertanto risolto
consensualmente il contratto con il Semeraro e stipulato un altro
contratto con la s.n.c. La Zeta di Palmieri Francesco e C. in forza del
quale il Semeraro aveva venduto alla società i suoli e le strutture
edilizie già realizzate per un prezzo concordato.
1.2.- Nella prospettazione dell'attore, questo contratto era però
simulato in quanto La Zeta s.n.c. era solo l'apparente acquirente,
mentre l'effettivo contraente era rimasto lui stesso che, infatti, aveva
continuato l'attività di costruzione con mezzi e capitali propri; la
società aveva dal canto suo incassato le somme versate dai
promissari acquirenti.
1.3.- Tornato
in bonis
il Fornello, le parti avevano concordato il
trasferimento degli immobili dalla società prestanome (La Zeta s.n.c.)
ad altro prestanome, e in particolare a Sabino Fornello, fratello
dell'attore, ma la società non aveva restituito a quest'ultimo le
somme incassate dalla vendita degli appartamenti.
1.4.- Michele Fornello chiese dunque al Tribunale di Foggia che, nel
contraddittorio con il Semeraro e il Fornello (nonché di altri
litisconsorti), accertata la interposizione fittizia di persona nei vari
contratti, La Zeta s.n.c. di Palmieri Francesco & c. e Francesco
Palmieri, in proprio, fossero condannati a restituirgli le somme
introitate per suo conto durante la gestione dell'attività edilizia in Orta
Nova, nonché a pagare £. 1.989.000 e a risarcire i danni da liquidarsi
in via equitativa.
1.5. - Nella contumacia della società La Zeta e di Settimo Benito
Semeraro, si costituì Francesco Palmieri che documentò l'avvenuta
cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese; nelle more del
processo Michele Fornello fu dichiarato nuovamente fallito e la causa
fu riassunta dalla Curatela fallimentare che chiese di chiamare in
Ric. 2013 n. 23774 sez. SU - ud. 26-03-2019
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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