Sentenza Nº 14060 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2019

Presiding JudgePRESTIPINO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14060PEN
Date01 Aprile 2019
Judgement Number14060
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
FERRARA DOMENICO nato a VILLARICCA il 13/02/1957
AMATO VITTORIO nato a VILLARICCA il 14/07/1965
RUOCCO ROCCO nato a VILLARICCA il 30/09/1965
RUOCCO GIUSEPPE nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 12/02/1955
TAMBARO LUIGI nato a VILLARICCA il 12/06/1964
TAMBARO ALDO nato a NAPOLI il 04/04/1975
TAMBARO GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 14/11/1962
avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta
COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi proposti da Ferrara ed
Amato e per l'inammissibilità di tutti gli altri;
udito il difensore della parte civile avv. Civita DI RUSSO, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Gustavo PANSINI per Domenico Ferrara, avv. Giovanni
PANSINI per Domenico Ferrara e, in sostituzione dell'avv. Giuseppe
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14060 Anno 2019
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO
Data Udienza: 27/02/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PELLEGRINO, per Giuseppe Ruocco, avv. Francesco FORMICOLA per Vittorio
Amato, avv. Domenico DE ROSA per Rocco Ruocco, avv. Salvatore SARRACINO
per Luigi Tambaro, Aldo Tambaro e Giuseppe Tambaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 14/6/2018 la Corte di Appello di Napoli
confermava, in punto di responsabilità, la sentenza in data 23/11/2016 con la
quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli, ad esito del giudizio abbreviato, aveva
riconosciuto Domenico Ferrara, Vittorio Amato, Rocco Ruocco, Giuseppe Ruocco,
Luigi Tambaro, Aldo Tambaro e Giuseppe Tambaro colpevoli di due tentate
estorsioni in concorso (capo A) nonché i soli Vittorio Amato e Rocco Ruocco
anche di una estorsione consumata in concorso (capo B), reati tutti aggravati
ex
art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio
1991, n. 202.
In parziale riforma della decisione impugnata, il giudice di appello
riduceva le pene a tutti gli imputati, rideterminandole nei seguenti termini, a
seguito della riduzione dell'aumento di pena stabilito dal G.i.p. a titolo di
continuazione: quattro anni di reclusione e 800 euro di multa per Domenico
Ferrara, tre anni e otto mesi di reclusione e 800 euro di multa ciascuno per
Giuseppe Ruocco, Luigi Tambaro, Aldo Tannbaro e Giuseppe Tannbaro; sei anni di
reclusione e 1.200 euro di multa ciascuno per Vittorio Amato e Rocco Ruocco.
Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita dai giudici di merito, tutti gli
imputati, con reiterate minacce, avevano richiesto ad Umberto Rispo, acquirente
al prezzo di 250.000 euro di un locale commerciale originariamente di proprietà
del padre dei fratelli Tambaro, di venderlo ad un prezzo doppio ad un terzo
soggetto dagli stessi indicato e di corrispondere loro la somma di 250.000 euro,
la stessa successivamente richiesta dopo che Rispo aveva dato in locazione
l'immobile.
La Corte territoriale, in relazione alle ipotesi di tentata estorsione,
contestate al capo A), riteneva che tutti gli imputati avessero offerto un apporto
causalmente rilevante: i tre fratelli Tambaro, già proprietari e poi conduttori del
capannone acquistato da Rispo, i quali per primi lo incontrarono e gli dissero che
l'immobile era "loro" e che nessuno l'avrebbe dovuto acquistare; i fratelli Ruocco,
intermediari fra il nipote Umberto Rispo e Domenico Ferrara, cui erano
strettamente legati, i quali non agirono affatto nell'esclusivo interesse del
congiunto; Vittorio Amato, emissario e portavoce del consuocero Ferrara,
imputato che rivestì un ruolo di primo piano nell'intera vicenda e fu il "vero
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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