Sentenza Nº 14052 della Corte Suprema di Cassazione, 01-04-2019

Presiding JudgePRESTIPINO ANTONIO
ECLIECLI:IT:CASS:2019:14052PEN
Date01 Aprile 2019
Judgement Number14052
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1)
BARBARO SALVATORE n. a Locri il 15/8/1974
2)
LURAGHI MAURIZIO n. a Rho il 26/9/1954
3)
MICELI MARIO n. a Platì il 2/9/1957
avverso la sentenza resa in data 14/07/2017 dalla Corte d'Appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita nell'udienza pubblica del 10/1/2019 la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen.,Dott. Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto dei
ricorsi;
uditi i difensori, Avv. Ambra Giovene per l'imputato Barbaro Salvatore che ha concluso per
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; Avv.Vinicio Nardo per l'imputato
Luraghi Maurizio, che ha illustrato il ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14052 Anno 2019
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA
Data Udienza: 10/01/2019
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 31512/12 la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annullava la
decisione della Corte d'Appello di Milano resa in data 20/05/2011 nei confronti degli odierni
ricorrenti, oltre che di Barbaro Domenico, riconosciuti colpevoli del delitto di associazione di
stampo mafioso di cui all'art. 416 bis, commi 1,2 e 3 cod.pen. ( capo A) perché, in concerto fra
loro e con altri soggetti non identificati, operando nel territorio del Comune di Buccinasco e
zone limitrofe, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, presentandosi
come prosecuzione della consorteria dei Papalia (Domenico, Antonio e Rocco, tutti già
condannati nel processo Nord - Sud per il medesimo delitto), ricorrendo altresì ad ulteriori atti
di intimidazione, rappresentati da danneggiamenti ed incendi sui cantieri, esplosione di colpi di
arma da fuoco contro beni di altri imprenditori, incendi di vetture in uso a concorrenti o a
pubblici amministratori, minacce a mano armata, imposizione di un sovrapprezzo nei lavori di
scavo, da destinare ai sopramenzionati Papalia ed alle loro famiglie, potendo così contare sulla
conseguente condizione di assoggettamento e di omertà della generalità dei cittadini,
acquisivano il controllo dell'attività di "movimento terra" nell'ambito territoriale della zona sud-
ovest dell'hinterland milanese. In particolare, imponevano agli operatori economici la loro
"necessaria" presenza negli interventi immobiliari, ai Pubblici Amministratori del Comune di
Buccinasco, la liquidazione di somme di denaro per lavori mai autorizzati, così procurandosi un
ingiusto profitto, rappresentato dal poter operare in regime di monopolio, stabilendo i prezzi di
mercato nella zona di riferimento, smaltendo altresì rifiuti tossici derivanti dalla demolizione di
edifici in discariche abusive, ovvero su aree pubbliche, che poi loro stessi chiedevano di
bonificare: ciascuno con il ruolo di seguito specificato:
Barbaro Salvatore in qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione per delinquere di
stampo mafioso in contestazione, intrattenendo i rapporti con gli imprenditori, ai quali si
presentava come il "genero di Papalia Rocco", imponendo il prezzo a metro cubo degli
sbancamenti, stabilendo a propria discrezione chi dovesse lavorare nei cantieri, beneficiando
altresì delle commesse di lavoro quale amministratore di fatto della Edil Company s.r.l. di cui
era titolare formalmente la moglie Papalia Serafina;
Barbaro Domenico, Barbaro Rosario, Miceli Mario, Papalia Pasquale con il ruolo di compartecipi,
sia partecipando alla attività di intimidazione sia beneficiando delle commesse di lavoro
attraverso le seguenti ditte e società: MO.BAR: s.a.s. di Barbaro Domenico, Barbaro Rosario e
Miceli Mario, in liquidazione dal 6.12.2005 e sostituita da F.M.R. Scavi e Costruzioni, ditta
individuale di Barbaro Rosario, L.M.T. s.a.s. di Papalia Pasquale;
Luraghi Maurizio e Persegoni Giuliana ( assolta nel giudizio di primo grado), titolari della Lavori
Stradali, interponendosi quali imprenditori di facciata nell'aggiudicazione delle commesse che
venivano poi subappaltate formalmente o in via di fatto alle ditte e società sopra meglio
specificate, liquidando in contanti gran parte delle spettanze dei sodali, giustificando
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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