Sentenza Nº 13953 della Corte Suprema di Cassazione, 07-05-2020

Presiding JudgeGALLO DOMENICO
ECLIECLI:IT:CASS:2020:13953PEN
Judgement Number13953
Date07 Maggio 2020
CourtSeconda Sezione (Corte Suprema di Cassazione di Italia)
Subject MatterPENALE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
IACOPETTA GIUSEPPINA, nata a Gerocarne il 14.12.1954
PATANIA NAZZARENO, nato a Vibo Valentia il 20.10.1973
PATANIA SAVERIO, nato a Vibo Valentia il 4.8.1976
PATANIA SALVATORE, nato a Vibo Valentia il 14.11.1978
PATANIA GIUSEPPE, nato a Vibo Valentia il 29.12.1980
PATANIA ANDREA NICOLA, nato a Vibo Valentia il 12.4.1990
CAGLIOTI CATERINA, nata a Vibo Valentia il 6.1.1982
BARTALOTTA ALESSANDRO, nato a Vibo Valentia il 12.2.1991
LOIELO CRISTIAN, nato a Soriano Calabro il 24.9.1990
LO PREIATO FRANCESCO, nato a Vibo Valentia 1'11.4.1986
FIGLIUZZI NICOLA, nato a Soriano Calabro 1'8.5.1990
PATANIA BRUNO, nato a Vibo Valentia 1'11.1.1975
avverso la sentenza n. 842/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro del primo
marzo 2019
Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 21.2.2020 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha
concluso chiedendo di rigettare i ricorsi di IACOPETTA GIUSEPPINA, PATANIA
NAZZARENO, PATANIA SAVERIO, BARTALOTTA ALESSANDRO, PATANIA BRUNO,
LOIELO CRISTIAN, LO PREIATO FRANCESCO e di dichiarare l'inammissibilità dei
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13953 Anno 2020
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
Data Udienza: 21/02/2020
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ricorsi di PATANIA SALVATORE, PATANIA GIUSEPPE, PATANIA ANDREA NICOLA e
CAGLIOTI CATERINA. Ha chiesto inoltre di annullare con rinvio la sentenza
impugnata nei confronti di FIUGLIUZZI NICOLA;
Uditi l'avv. GIUSEPPE LAVIGNA, difensore di A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA,
della PROVINCIA di VIBO VALENTIA e del COMUNE di STEFANACONI, che ha
chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte
e nota spese;
Uditi l'avv. COSTANTINO CASUSCELLI, difensore di IACOPETTA GIUSEPPINA e
PATANIA NAZZARENO nonché sostituto processuale dell'avv. ANTONIO
LARUSSA, difensore di PATANIA SALVATORE e CAGLIOTI CATERINA; l'avv.
MANFREDO FIORMONTI, difensore di FIGLIUZZI NICOLA; l'avv. SERGIO
ROTUNDO, difensore di PATANIA SAVERIO; l'avv. ALFONSINA TIZIANA
BARILLARO, difensore di PATANIA ANDREA NICOLA e LOIELO CRISTIAN; l'avv.
SALVATORE STAIANO, difensore di BARTALOTTA ALESSANDRO e LO PREIATO
FRANCESCO; l'avv. ALESSANDRO DIDDI, difensore di IACOPETTA GIUSEPPINA e
PATANIA BRUNO nonché sostituto processuale dell'avv. GREGORIO VISCOMI,
difensore di PATANIA GIUSEPPE, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi
ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Con sentenza del 12 marzo 2017 il Tribunale di Vibo Valentia ha definito
un processo a carico di più persone, imputate dei reati di usura, estorsione,
danneggiamento, detenzione illegale di armi, favoreggiamento personale nonché
del delitto di cui all'art. 416
bis
c.p., concernente, quest'ultimo, un'associazione
di stampo mafioso, facente capo al defunto Patania Fortunato, dedita al
compimento di delitti contro la persona e il patrimonio nonché alla detenzione e
al porto di armi, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o,
comunque, il controllo di varie attività economiche e dei territori di riferimento.
All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Vibo Valentia ha
dichiarato:
IACOPETTA GIUSEPPINA colpevole del reato di cui all'art. 416
bis
c.p. (capo
A) e l'ha condannata alla pena di anni quattordici di reclusione;
PATANIA NAZZARENO colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) (usura) e, con
esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 n. 3, c.p. e della recidiva,
l'ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione;
PATANIA SAVERIO colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannato
alla pena di anni quindici di reclusione;
PATANIA SALVATORE colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannato
alla pena di anni quindici di reclusione;
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
PATANIA GIUSEPPE colpevole dei reati di cui ai capi A) ed E) (estorsione) e,
con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p. e della
recidiva, l'ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione;
PATANIA ANDREA NICOLA colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha
condannato alla pena di anni nove di reclusione;
CAGLIOTI COSIMO FRANCESCO colpevole del reato di cui al capo A) e, con
esclusione della recidiva, l'ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione;
CAGLIOTI CATERINA colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannata
alla pena di anni dodici di reclusione;
BARTALOTTA ALESSANDRO colpevole dei reati di cui ai capi A) ed E)
(estorsione) e, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1,
c.p. e ritenuto il vincolo della continuazione, l'ha condannato alla pena di anni
dieci di reclusione.
Il Tribunale ha assolto: PATANIA GIUSEPPE e BARTALOTTA ALESSANDRO
dai reati di cui al capo F), per non commesso il fatto, e al capo G), perché il
fatto non sussiste; PATANIA BRUNO dai reati di cui al capo A), per non aver
commesso il fatto, e al capo D), perché il fatto non sussiste; KRASTE ILIYA
dai reati di cui al capo I), perché il fatto non costituisce reato, e al capo L),
perché il fatto non sussiste; FIGLIUZZI NICOLA, LOIELO CRISTIAN e LO
PREIATO FRANCESCO dal reato di cui al capo A), per non aver commesso il
fatto; PATANIA SALVATORE dal reato di cui al capo D), perché il fatto non
sussiste.
La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del primo marzo 2019, in
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, appellata
dal Pubblico ministero distrettuale nonché dagli imputati Iacopetta Giuseppina,
Patania Nazzareno, Patania Saverio, Patania Salvatore, Patania Giuseppe,
Patania Andrea Nicola, Caglioti Cosimo Francesco, Caglioti Caterina e Bartolotta
Alessandro, ha dichiarato PATANIA BRUNO e LO PREIATO FRANCESCO colpevoli
del delitto ascritto al capo A) della rubrica, condannando PATANIA BRUNO alla
pena di anni nove di reclusione e LO PREIATO FRANCESCO alla pena di anni dieci
di reclusione; ha dichiarato FIGLIUZZI NICOLA e LOIELO CRISTIAN colpevoli del
delitto di cui agli artt. 110 e 416
bis
c.p., in tal modo riqualificato il reato loro
ascritto al capo A) della rubrica, e, riconosciuta al primo l'attenuante di cui
all'art. 8 della Legge n. 203/1991, ha condannato FIGLIUZZI NICOLA alla pena
di anni quattro e mesi sei di reclusione e LOIELO CRISTIAN alla pena di
anni dieci di reclusione. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di
Caglioti Cosimo Francesco in ordine al reato ascrittogli, perché estinto per morte
dell'imputato. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
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